Accertamento dell’eventus damni e della scientia damni quale giudizio di fatto non sindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15133 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’eventus damni e della scientia damni nell’azione revocatoria ordinaria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e coerente. La censura che, pur rubricata come violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile, poiché il giudice di legittimità non è giudice sul fatto. Ai fini dell’azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l’atto dispositivo determini una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
Il Fatto
Nel 2019 la società Fino 2 Securitisation S.r.l., cessionaria di crediti bancari, conveniva in giudizio i debitori e la società agricola da questi partecipata, chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta ovvero, in subordine, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato l’11 novembre 2014. I convenuti eccepivano l’incompetenza per materia del Tribunale ordinario, deducendo la competenza della Sezione specializzata agraria.
Dichiarata l’incompetenza, la causa veniva riassunta avanti alla Sezione agraria del Tribunale di Livorno, che dichiarava l’inefficacia del contratto di affitto ai sensi dell’art. 2901 c.c. La Corte d’Appello di Firenze – Sezione agraria rigettava il gravame, e i debitori proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che la censura, pur formalmente rubricata come violazione di legge, non individuava alcun errore di diritto imputabile alla sentenza impugnata, ma si risolveva nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del compendio fattuale e probatorio già esaminato nei due gradi di merito. I ricorrenti sollecitavano infatti il riesame della consistenza del patrimonio residuo, dell’idoneità a garantire le ragioni creditorie e della sussistenza dei presupposti dell’azione, accertamenti questi ultimi riservati al giudice di merito.
La Corte ha precisato che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove costituiscono prerogativa esclusiva del giudice di merito, cui spetta anche selezionare gli elementi istruttori ritenuti più attendibili. Il ricorrente non può limitarsi a prospettare una lettura delle prove diversa da quella compiuta dal giudice di merito senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze motivazionali tali da rivelare una difformità evidente rispetto al modello normativo.
Quanto all’eventus damni, la sentenza impugnata aveva correttamente richiamato il principio secondo cui non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l’atto dispositivo determini una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. La costituzione di un diritto di godimento ultracinquantennale sui beni immobili era stata ritenuta idonea a integrare una significativa alterazione qualitativa della garanzia patrimoniale.
In relazione alla scientia damni, la corte d’appello aveva valorizzato elementi fattuali specifici — anteriorità del credito, rapporti familiari tra le parti, prossimità temporale tra l’insorgere della crisi debitoria e l’atto dispositivo, natura e durata del vincolo — traendone una valutazione presuntiva conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui l’accertamento dell’eventus damni e della scientia damni costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e coerente (Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497), dichiarando conseguentemente l’inammissibilità del ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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