Spese di reclamo ex art. 26 l. fall. liquidate sul valore del (Cass. civ. Sez. I n. 2965 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. è proponibile solo avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di decisorietà e definitività, che incidano irrevocabilmente su diritti soggettivi. In materia fallimentare è pertanto inammissibile il ricorso contro il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, si pronunci sull’atto del giudice delegato di autorizzazione del curatore, di portata ordinatoria. È invece ammissibile, perché definitiva e incidente su una posizione di diritto soggettivo, l’impugnazione della statuizione sulle spese del reclamo, soggetta alla disciplina dell’art. 91 cod. proc. civ. Il valore della causa, ai fini della liquidazione, si determina in base al disputatum e non al credito oggetto dell’iniziativa non autorizzata, con conseguente qualificazione del procedimento come di valore indeterminabile.

Il Fatto

Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 28/6/2018, dichiara inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dal creditore ammesso allo stato passivo avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva autorizzato i curatori a promuovere un giudizio ordinario contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria. Il giudice delegato non aveva invece accolto la richiesta di autorizzare una società fallita, socia della compagine, a promuovere un arbitrato internazionale di investimento ai sensi dell’Energy Charter Treaty.

Il Tribunale esclude l’interesse del reclamante, qualifica la scelta degli organi fallimentari come atto di gestione non reclamabile e condanna il reclamante alle spese, liquidate sullo scaglione rapportato al valore dell’arbitrato non autorizzato. Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Fallimento resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano violazione dell’art. 26 l. fall. e dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo l’esistenza dell’interesse ad agire e la reclamabilità del diniego di autorizzazione all’arbitrato. La Corte li dichiara inammissibili. Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. presuppone i caratteri della decisorietà e della definitività, ovvero l’idoneità del provvedimento a incidere irrevocabilmente e senza ulteriori impugnazioni su diritti soggettivi.

Nella specifica materia fallimentare, ricorda il Collegio, è ripetutamente affermata l’inammissibilità del ricorso contro il decreto emesso dal tribunale a seguito di reclamo avverso un atto del giudice delegato che integri esercizio di funzioni di direzione e amministrazione dei beni acquisiti al fallimento. Tali provvedimenti non risolvono controversie e non incidono con efficacia di giudicato su situazioni sostanziali. Nel caso concreto il decreto impugnato — autorizzazione del curatore a promuovere il giudizio ordinario invece dell’arbitrato — ha indubbia portata ordinatoria.

Di segno opposto la sorte del terzo motivo, che investe la statuizione sulle spese. La Corte lo dichiara ammissibile, perché la condanna incide su una posizione di diritto soggettivo della parte che la subisce ed è definitiva, non essendo esperibile altro mezzo di impugnazione. Nel merito il motivo è fondato solo in parte.

Il Tribunale, osserva la Corte, ha correttamente applicato l’art. 91 cod. proc. civ., richiamabile anche nel procedimento ex art. 26 l. fall., di natura contenziosa. Ha però errato nel liquidare le spese secondo lo scaglione riferito al valore dell’arbitrato di investimento non autorizzato.

Per consolidata giurisprudenza il valore della causa si definisce in base al disputatum: nella fattispecie esso non era costituito dal credito oggetto del giudizio arbitrale, ma dalla legittimità del provvedimento del giudice delegato. Il procedimento risultava dunque di valore indeterminabile. All’accoglimento consegue la cassazione del decreto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e ridetermina le spese del reclamo secondo i minimi tariffari rapportati alle due fasi, ponendole a carico del reclamante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *