Il termine per la rivendica tardiva nella liquidazione controllata decorre dalla conoscenza della procedura (Cass. civ. Sez. 1 n. 16379 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rivendicazione tardiva dei beni acquisiti alla liquidazione controllata è ammissibile, ai sensi dell’art. 273, comma 7, c.c.i.i., solo se l’istante provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile e trasmetta la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Grava sull’istante l’onere di allegare e dimostrare specificamente la causa impeditiva, la sua non imputabilità e il momento in cui essa è cessata, a nulla rilevando la mancata notifica della sentenza di apertura quando il termine sia comunque decorso dalla conoscenza, anche soltanto informale, della pendenza della procedura.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di rivendicazione di beni mobili e opere d’arte inventariati dal liquidatore nell’ambito della procedura di liquidazione controllata. Il tribunale rigettava il reclamo ritenendo la domanda tardiva e carente dei presupposti allegatori richiesti dall’art. 273, comma 7, c.c.i.i., rilevando che il legale rappresentante della società aveva avuto conoscenza della procedura già in data anteriore e che la domanda era stata proposta oltre il termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati i quattro motivi di ricorso, li ha dichiarati inammissibili in quanto la società ricorrente non si confrontava con le statuizioni del decreto impugnato, rimaste incontestate: l’omessa allegazione della causa impeditiva, della sua non imputabilità e del momento di cessazione, nonché l’avvenuta trasmissione della domanda oltre il termine di sessanta giorni.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato con riguardo al fallimento ma applicabile anche alla liquidazione controllata, secondo cui la domanda tardiva è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia per conoscenza effettiva della dichiarazione di apertura, sia per conoscenza assimilabile a quella legale. Tale conoscenza assume rilievo anche per la domanda di rivendica, considerato che l’apertura della liquidazione comporta l’acquisizione automatica del bene alla massa attiva.
Quanto alla natura del termine, la Corte ha precisato che quello assegnato ai creditori per la trasmissione della domanda ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. d), c.c.i.i. ha natura perentoria, con funzione acceleratoria della procedura, con la conseguenza che il creditore tardivo deve giustificare il ritardo mediante istanza di rimessione in termini, dimostrando l’esistenza del fatto non imputabile.
Infine, la Corte ha escluso che la data di inventariazione dei beni potesse assumere rilievo ai fini della decorrenza del termine, atteso che la domanda era stata comunque proposta oltre i sessanta giorni anche considerando la sospensione dei termini nel periodo agosto 2023. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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