Cessione in blocco ex l. n. 130/1999: l’avviso in Gazzetta non prova la titolarità del credito (Cass. civ. Sez. 1 n. 9861 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che chiede l’ammissione al passivo di un fallimento in qualità di cessionario di crediti ceduti in blocco ai sensi della l. n. 130/1999 è sempre onerato della prova della propria titolarità del credito. La pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese, previste dall’art. 58 TUB e dalla l. n. 130/1999, non hanno valenza costitutiva della fattispecie traslativa, né efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto e non fanno parte della documentazione contrattuale. Pertanto, in mancanza del documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione, l’istante non può limitarsi a richiamare l’avviso pubblicato, ma deve fornire la prova dell’inclusione dello specifico credito nel perimetro della cessione. In sede di opposizione allo stato passivo, il creditore può produrre nuovi documenti solo entro il termine di costituzione di cui all’art. 99, comma 6, l. fall.; la questione relativa alla prova del fatto costitutivo del diritto, contestata fin dall’inizio, non impone la concessione di un termine difensivo.
Il Fatto
Una società, quale mandataria della società cessionaria, aveva proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento deducendo crediti derivanti da un mutuo fondiario e da un’apertura di conto corrente garantita da ipoteca, originariamente vantati da una banca e ceduti in blocco. Il Giudice delegato aveva escluso il credito, ritenendo la domanda ultratardiva.
Con opposizione allo stato passivo, la società aveva ribadito l’assenza delle comunicazioni ex artt. 92 e 107 l. fall. e il Tribunale, pur investito della questione, aveva rigettato l’opposizione per mancata dimostrazione della legittimazione attiva, evidenziando che il solo avviso di cessione pubblicato non consentiva di desumere che gli specifici crediti fossero stati ceduti. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, ravvisandone l’infondatezza. Quanto alla denunciata nullità del provvedimento per mancata concessione di un termine a difesa, la Corte chiarisce che, nel giudizio di opposizione, il termine è dovuto solo quando il curatore introduce eccezioni nuove; nel caso di specie, la contestazione della curatela atteneva fin dall’inizio alla prova della titolarità del credito, ossia al fatto costitutivo della domanda, che non poteva essere riservato a una fase successiva.
Nel merito, la Corte richiama il principio secondo cui le formalità pubblicitarie della cessione – l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa e non hanno valenza costitutiva o sanante. Esse non fanno parte della documentazione contrattuale e, pertanto, non possono supplire alla mancanza del documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione e non prodotto in giudizio.
La Corte, inoltre, ricorda che in ambito di impugnazione dello stato passivo il creditore è onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto. La produzione di nuovi documenti, non presentati in sede di verifica davanti al giudice delegato, è ammessa solo entro il termine di costituzione di cui all’art. 99, comma 6, l. fall., a pena di decadenza. Ne consegue che il ricorso per cassazione, censurando la valutazione della prova documentale compiuta dal Tribunale, si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di merito, riservato al giudice del merito stesso.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte rigetta il ricorso. La manifesta infondatezza del ricorso, correlata al carattere consolidato dei principi applicati, integra i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore del controricorrente, e della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della cassa delle ammende, oltre alla condanna alle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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