Improcedibilità dell’esecuzione per difetto originario di titolo e rilievo d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 3172 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione forzata, qualora difetti altro creditore munito di titolo esecutivo che abbia effettuato pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c., l’accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis in capo al creditore procedente per originario difetto di titolo esecutivo esige il rilievo d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione. Non rileva alcuna condotta inerte del debitore, con conseguente invalidità di tutti gli atti esecutivi, compresi quelli della fase distributiva. È irrilevante il successivo deposito di un atto d’intervento fondato sullo stesso o su diverso credito, né occorre che l’esecutato proponga opposizione avverso ciascun atto, stante il principio della nullità derivata. Restano salvi l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento, ove non sia applicabile l’eccezione dell’art. 2929 c.c. L’istituto tedesco della Verwirkung non è compatibile con l’ordinamento italiano.
Il Fatto
Il debitore esecutato subiva pignoramento immobiliare a istanza di una banca. Propose opposizione all’esecuzione contestando il difetto di titolo esecutivo, trattandosi di cambiale non in regola con l’imposta di bollo. Il giudice dell’esecuzione respinse la sospensione e la procedura proseguì; il Tribunale accolse poi l’opposizione con sentenza del 2013, dichiarando l’inesistenza del diritto della banca di procedere in executivis e disponendo l’inserimento della sentenza nel fascicolo dell’esecuzione.
Ciononostante la procedura continuò sino all’aggiudicazione dell’immobile e al decreto di trasferimento. Il debitore propose allora istanza ex art. 486 c.p.c. per la declaratoria di improcedibilità; il giudice la qualificò come nuova opposizione endoesecutiva, assegnando il termine ex art. 616 c.p.c. Il merito venne rigettato in primo grado e la Corte d’appello confermò, valorizzando l’inerzia del debitore lesiva dell’affidamento dei creditori.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di sistema: la vicenda va letta secondo il sollen e il sein. Sul piano del diritto, l’istanza avrebbe dovuto condurre alla chiusura anticipata della procedura, ormai improcedibile per il difetto originario di titolo. Tuttavia la qualificazione data dal giudice dell’esecuzione — opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. — è coperta da giudicato interno, non impugnata, e impedisce i provvedimenti ex art. 382, comma 3, c.p.c.
Nel merito, la Corte richiama l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 61/2014: le vicende del titolo del creditore procedente non ostacolano la prosecuzione su impulso dell’intervenuto titolato, ma va distinto tra arresto prima o dopo l’intervento e tra difetto originario o sopravvenuto del titolo. Essendo il pignoramento fondato su atto non costituente titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la procedura avrebbe dovuto arrestarsi, irrilevanti gli interventi privi di pignoramento autonomo ex art. 493 c.p.c.
La Corte respinge la tesi dell’affidamento dei creditori e dell’abuso del diritto. Il richiamo alla Verwirkung è incompatibile con l’ordinamento: il dovere di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. concerne il rapporto obbligatorio, non quello tra parti del processo. Il codice già appresta rimedi propri con gli artt. 88 e 96 c.p.c. La facoltà processuale può venir meno per il tempo solo ove una norma preveda la decadenza, come per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nel regime antecedente al d.l. n. 59 del 2016, l’opposizione all’esecuzione era proponibile senza limiti.
Quanto al subprocedimento di vendita, l’acquisto dell’aggiudicatario resta intangibile in forza dell’art. 2929 c.c. e di Cass., Sez. Un., n. 21110/2012, salva la collusione non dedotta. Il primo motivo è accolto; il secondo assorbito.
Il terzo motivo è in parte inammissibile, per difetto di indicazione ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e in parte fondato: la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2, c.p.c. è ammissibile perché volta alla condotta del creditore procedente nel processo esecutivo. L’argomento dell’in re ipsa è fallace. L’inerzia del debitore rileverà, al più, quale concorso colposo ex art. 1227 c.c.
Nota della Redazione
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