Falsità della relata di notifica e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 23932/2026)

Principi di diritto (Massima)
La querela di falso avverso la relata di notifica di un atto tributario, quando investe l’accertamento delle circostanze di fatto attestate dal messo notificatore (quali le ricerche effettuate e l’irreperibilità del destinatario), coinvolge una valutazione di merito riservata al giudice di primo grado e non è sindacabile in sede di legittimità, se la sentenza impugnata ha escluso la falsità con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non è configurabile quando la censura, sotto l’apparente deduzione di un errore giuridico, sollecita in realtà una diversa ricognizione della fattispecie concreta, estranea all’interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito.

Il Fatto

La società contribuente aveva proposto querela di falso avverso la relata di notifica di un avviso di accertamento, sostenendo che il messo notificatore aveva falsamente attestato l’irreperibilità assoluta della società presso la sua sede legale, omettendo le ricerche anagrafiche propedeutiche. Il Tribunale aveva accolto la querela. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la querela, ritenendo che le dichiarazioni del messo, seppur scarne, non integrassero una falsità ideologica dolosa, ma al più un vizio di nullità della notifica. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e 221 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo, formalmente articolato come violazione di legge, è stato ritenuto in realtà diretto a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

La Corte ha osservato che la questione controversa non riguardava la ritualità formale della notifica, bensì la veridicità delle dichiarazioni del messo notificatore in ordine alle ricerche effettuate e all’irreperibilità del destinatario. Si trattava, dunque, di un accertamento di fatto che la Corte d’Appello aveva compiuto, escludendo la dolosa mendacia sulla base degli elementi di causa, tra i quali la mancata corrispondenza tra la sede legale dichiarata e l’effettiva ubicazione dello studio legale presso cui la società operava. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica, avendo la Corte territoriale valutato le circostanze concrete e ritenuto che le generiche affermazioni della relata non integrassero una rappresentazione falsa dei fatti, ma al più una descrizione sommaria delle ricerche, compatibile con la disciplina delle notifiche tributarie.

La Corte di cassazione ha quindi escluso che il giudice di appello avesse violato o falsamente applicato le norme invocate, avendo correttamente interpretato i presupposti della querela di falso e la distinzione tra vizi di nullità della notifica e falsità ideologica della relata. La censura della ricorrente, pertanto, è stata ritenuta inammissibile, in quanto, sotto la veste formale della violazione di legge, tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, attività preclusa al giudice di legittimità.

Nota della Redazione

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