L’errore interpretativo del giudice amministrativo non integra eccesso di potere giurisdizionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 349 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dei limiti esterni della giurisdizione, denunciabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., si configura esclusivamente quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento). L’error in iudicando o l’error in procedendo, concernenti l’interpretazione delle norme sostanziali e processuali applicate, non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, ma solo la legittimità dell’esercizio di quel potere. Ne consegue che la dedotta violazione del diritto dell’Unione Europea da parte del Consiglio di Stato, anche quando implichi la disapplicazione di una pronuncia resa dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, non è sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva irrogato a una società attiva nella distribuzione di gelati una sanzione per abuso di posizione dominante, contestando l’adozione di una strategia volta a mantenere l’esclusiva delle forniture attraverso clausole di esclusiva merceologica e altri incentivi economici. Il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto l’opposizione della società. In sede di appello, il Consiglio di Stato aveva disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo chiarimenti sui criteri per configurare un’unicità di entità economica tra operatori formalmente autonomi e sull’obbligo dell’autorità di verificare l’effetto escludente delle condotte rispetto a un concorrente altrettanto efficiente. Dopo la pronuncia della Corte di giustizia, il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello con sentenza n. 6806/2023.

La Motivazione della Corte

Avverso la sentenza del Consiglio di Stato la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, tutti dichiarati inammissibili dalle Sezioni Unite. Il primo motivo lamentava la violazione dei criteri tabellari di assegnazione delle controversie e del principio di immutabilità del giudice. Sul punto, la Corte ha precisato che l’ipotizzata violazione di tali regole sostanzia un error in procedendo, il quale sfugge al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost..

Il secondo motivo denunciava un eccesso di potere giurisdizionale, per aver il giudice amministrativo ricostruito il rapporto tra concedente e concessionari in termini di mera strumentalità, anziché come un’ipotesi di unicità dell’operatore economico. La Corte ha chiarito che la censura attiene a un error in iudicando concernente la qualificazione giuridica dei fatti. Il Consiglio di Stato, nel pervenire alle proprie conclusioni, non si è sostituito all’Autorità, ma ha esercitato il sindacato sul corretto utilizzo del potere sanzionatorio, che comprende il riesame dei fatti e dei profili tecnici rilevanti per la decisione, in un’ottica di full jurisdiction.

Il terzo motivo, infine, censurava la violazione del diritto comunitario per avere il Consiglio di Stato disatteso la pronuncia della Corte di giustizia resa in sede di rinvio pregiudiziale. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ribadito che la corretta interpretazione delle norme di diritto, anche di derivazione unionale, costituisce il tipico esercizio della funzione giurisdizionale e non può integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Richiamando la sentenza Corte di giustizia 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, la Corte ha affermato che è compatibile con il diritto dell’Unione la norma interna che preclude la possibilità di contestare, dinanzi alla Corte di cassazione, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa.

La Corte ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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