Il difetto dei presupposti della responsabilità contabile non incide sulla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ. Sez. Un. n. 14570 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina dalla domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi. La verifica della sussistenza dei presupposti fondanti la responsabilità contabile – quale il danno erariale e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave – attiene al merito della valutazione giudiziale e non ridonda in eccesso di potere giurisdizionale. È, quindi, inammissibile il ricorso per cassazione che deduce, quale vizio di giurisdizione, l’erroneo accertamento dell’esistenza del danno o dell’elemento soggettivo. L’attività di interpretazione della norma, anche se estensiva o analogica, costituisce il *proprium* della funzione giurisdizionale e non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, configurabile solo in caso di applicazione di una norma creata dal giudice.
Il Fatto
Un sindaco era stato convenuto in giudizio dinanzi alla Corte dei conti per danno erariale. L’atto di citazione contestava la nomina e la successiva proroga dell’incarico di direttore generale del Comune in capo a un soggetto privo della qualifica dirigenziale prevista dall’art. 42 del d.P.Reg. Trentino-Alto Adige n. 2/L del 2005, in servizio presso altra amministrazione.
La Sezione giurisdizionale regionale aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di dolo del sindaco, condannandolo al risarcimento del danno. La Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza impugnata, aveva accolto l’appello limitatamente alla quantificazione del risarcimento. Avverso tale decisione, il sindaco proponeva ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, deducendo l’insussistenza di un danno effettivo e l’illegittima invasione della riserva di legge e della sfera amministrativa da parte del giudice contabile.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno esaminato preliminarmente le sopravvenienze dedotte dal ricorrente con memoria, ossia la sentenza del tribunale che aveva dichiarato la falsità del verbale d’udienza di primo grado e la proposizione del ricorso per revocazione. Il Collegio ha ritenuto tali circostanze ammissibili quanto alla sede di deduzione, ma del tutto estranee al sindacato sulla giurisdizione, afferendo a ipotetici *errores in iudicando* commessi nell’esercizio della giurisdizione contabile. Ha precisato, in particolare, che esse rilevano nell’ambito dei mezzi di impugnazione interni, come la revocazione, non già quale vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
Nel merito delle censure, la Corte ha ribadito il principio per cui la giurisdizione si determina in base alla domanda, secondo il petitum sostanziale. Ha affermato che la verifica della sussistenza dei presupposti della responsabilità, come l’evento dannoso e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, spetta al giudice munito di giurisdizione e si conclude con una pronuncia di merito. L’accertamento dell’insussistenza di tali elementi non può, quindi, tradursi in un difetto di potestas iudicandi, poiché la giurisdizione è radicata dalla sola prospettazione della pretesa risarcitoria da parte della Procura contabile.
Quanto alla dedotta invasione della sfera legislativa, i giudici di legittimità hanno ricordato che l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, esercitando una attività di produzione normativa. La semplice attività di interpretazione, sia pure estensiva o analogica, non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma al più un errore interno, esulante dal controllo delle Sezioni Unite.
In relazione all’asserita invasione del merito amministrativo, la Corte ha escluso che il giudice contabile abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione laddove abbia verificato la conformità alla legge dei provvedimenti di nomina. Ha distinto la valutazione del merito delle scelte discrezionali, insindacabile, dal controllo di legittimità delle stesse, pienamente consentito, accertando la mancanza del requisito della qualifica dirigenziale quale presupposto per il conferimento dell’incarico. Ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese, essendo il Procuratore generale parte in senso solo formale.
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Nota della Redazione
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