Inammissibile il ricorso che allega fatti non documentati (Cass. civ. Sez. I n. 3208 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile per difetto di specificità quando il documento richiamato a comprova del fatto asseritamente omesso non sia allegato agli atti. Il vizio di motivazione è ormai deducibile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o incomprensibilità del percorso logico del giudice, non potendo il ricorrente rimettere in discussione l’esame degli atti compiuto dal giudice del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di espulsione dal territorio dello Stato, deducendo la pendenza del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, oggetto di domanda reiterata, l’omessa concessione del termine per la partenza volontaria e alcuni vizi propri del decreto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, ritenendo irrilevante la domanda di protezione internazionale perché successiva all’emissione del decreto di espulsione. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda di protezione internazionale sarebbe stata depositata prima dell’emissione del decreto di espulsione.
La Corte rileva che il ricorrente adombra, nella sostanza, un errore percettivo del giudice del merito. Non può però vertersi in tema di errore revocatorio, poiché la pendenza del giudizio di protezione internazionale è fatto controverso in causa, circostanza che esclude la rilevanza di un errore di percezione ai fini della revocazione, come affermato da Cass., n. 9527/2019.
Il ricorso è inoltre inammissibile per difetto di specificità: non risulta allegato agli atti il documento richiamato dal ricorrente a comprova del fatto omesso. Di contro, dallo stesso decreto prefettizio trascritto nel ricorso originario emerge che all’interessato era stato notificato il diniego della protezione internazionale, a seguito del quale aveva presentato domanda reiterata, considerata inammissibile ai sensi dell’art. 29-bis d.lgs. n. 25/2008.
Sotto un secondo profilo, il vizio di motivazione è ormai deducibile solo in caso di manifesta illogicità o di incomprensibilità della ricostruzione del percorso logico del giudice, secondo Cass., Sez. U., n. 8053/2014. Nella specie il giudice del merito, con provvedimento logico e compiuto, ha ritenuto che la domanda fosse stata proposta dopo l’emissione del decreto di espulsione.
Il ricorrente intende in realtà rimettere in discussione l’esame degli atti di causa compiuto dal giudice del merito, il che non è consentito con la censura proposta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo alla condanna alle spese, in assenza di difese scritte dell’Amministrazione resistente, e non opera il raddoppio del contributo unificato, essendo il procedimento esente.
Nota della Redazione
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