Sentenza emessa prima della scadenza del termine per le note: nullità per violazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 1217 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice d’appello abbia rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di note d’udienza e per le comparse conclusionali, la pronuncia della sentenza prima della scadenza di detti termini comporta la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio. La parte che deduce siffatta nullità non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni avrebbe potuto addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito, poiché la violazione del contraddittorio, cui il diritto di difesa si associa, implica che esso si realizzi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Il Fatto
Un cittadino marocchino impugnava dinanzi alla Corte d’appello di Bologna l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ai sensi degli artt. 19 e 30 del TUI. La Corte territoriale rigettava il gravame, dichiarando inammissibile la domanda subordinata di protezione speciale e ritenendo comunque insussistenti i relativi presupposti, alla luce dei profili di pericolosità sociale del richiedente.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della pronuncia per essere stata emessa prima della scadenza del termine per note d’udienza e dei termini di cui all’art. 352 c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, evidenziando come dagli atti del giudizio, esaminabili trattandosi di denunciato error in procedendo, risultasse che la Corte d’appello, con ordinanza del 10 dicembre 2024, aveva rimesso la causa in decisione all’udienza del 13 maggio 2025, da celebrarsi in forma cartolare, con termine per note d’udienza sino al 9 maggio 2025 e concessione dei termini di cui all’art. 352 c.p.c.
Ciononostante, il successivo 22 gennaio 2025, la medesima Corte aveva comunicato la sentenza che definiva il giudizio d’appello, senza attendere la scadenza dei termini assegnati. Tale condotta integra una violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio ma implica che la difesa si realizzi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36596 del 25/11/2021, secondo cui la parte che impugni la sentenza d’appello deducendo la nullità per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni avrebbe potuto addurre. La decisione emessa senza attendere la scadenza dei termini comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa.
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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