Ricorso per cassazione improcedibile senza prova della notifica e iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 24161 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative è disciplinato dal nuovo art. 14.1 del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall’art. 12, comma 2, lett. g), del d.l. n. 100/2026. Il ricorso, da proporsi entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione; la produzione della prova della notifica costituisce atto presupposto indispensabile per verificare la tempestività del deposito. La mancata prova della notificazione dell’atto e dell’iscrizione a ruolo determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che rilevi l’eventuale fondatezza dei motivi di censura nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, al termine dell’espiazione di una pena detentiva veniva trattenuto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria, munito di permesso di soggiorno per richiesta asilo. La Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale e l’interessato proponeva ricorso avverso tale decisione, con conseguente sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego.

Dopo la proroga disposta dalla Corte d’Appello di Perugia, il Tribunale di Roma, su richiesta della Questura, disponeva un’ulteriore proroga del trattenimento di 60 giorni, valorizzando l’elevato e attuale indice di pericolosità sociale del trattenuto, desumibile dai precedenti penali e dalla reiterazione di condotte violente. Avverso tale decreto il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Ministero dell’Interno eccepiva l’improcedibilità del ricorso per omessa notifica alla controparte e mancata iscrizione a ruolo.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rileva che il provvedimento impugnato, emesso il 27 giugno 2026, è assoggettato alla disciplina normativa novellata introdotta dal d.l. n. 100/2026, entrato in vigore il 12 giugno 2026. Il nuovo regime processuale si applica ai provvedimenti relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe e riesami emessi dall’organo giurisdizionale competente dalla predetta data, dovendosi avere riguardo al momento di emissione del provvedimento impugnato.

La Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 12, comma 2, lett. f) e g), del d.l. n. 100/2026 ha abrogato la precedente disciplina del ricorso per cassazione di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 — che limitava il sindacato di legittimità ai soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen. — introducendo il nuovo art. 14.1 del d.lgs. n. 286/1998, che ricalca il modello del ricorso ordinario di cui all’art. 360 cod. proc. civ. e ne disciplina compiutamente il procedimento, i termini e le modalità di trattazione in camera di consiglio.

Nel caso di specie, risulta che il ricorso è stato depositato il 3 luglio 2026, ma non è stata prodotta la prova della notificazione dell’atto alla controparte né dell’iscrizione a ruolo. La Corte accoglie l’eccezione spiegata dalla parte resistente e dichiara il ricorso improcedibile, rilevando che, in difetto della produzione dell’atto presupposto — costituito dalla notifica del ricorso —, non è possibile verificare la tempestività del deposito dell’atto stesso ai sensi del secondo comma dell’art. 14.1 del d.lgs. n. 286/1998, che prescrive il deposito entro cinque giorni dalla notificazione.

Da ultimo, la novità della disciplina normativa che ha introdotto l’art. 14.1 giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in questa prima fase di applicazione della novella. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, senza che la Corte entri nel merito dei quattro motivi di censura proposti dal ricorrente, concernenti la mancata valutazione della situazione familiare e delle condizioni di salute, l’assenza di concreta necessità e proporzionalità del trattenimento, l’omessa considerazione di misure alternative e la rilevanza della sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego della protezione internazionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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