Espulsione notificata insieme al diniego del permesso: il Giudice di Pace deve valutare la sospensiva del TAR (Cass. civ. Sez. I n. 21790 del 25.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO › 3.1 Espulsione amministrativa e respingimento.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21790/2026, ud. 26/03/2026, dep. 25/06/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno
Parole chiave: [presupposti per l’espulsione amministrativa – diniego da parte del Questore del permesso di soggiorno notificato contestualmente al decreto di espulsione – mancato decorso del termine per impugnare il diniego – sopravvenuta inefficacia del provvedimento di diniego – posizione di irregolarità sul TN – necessaria valutazione da parte del Giudice di Pace]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso in esame, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Giudice di pace ha ritenuto sussistente la posizione di irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale al momento dell’adozione del decreto di espulsione, trascurando tuttavia la circostanza del mancato decorso del termine per impugnare il diniego del titolo di soggiorno richiesto (atteso che l‘espulsione era stata decretata lo stesso giorno in cui era stato notificato il diniego da parte del questore del permesso di soggiorno) e, soprattutto, trascurando che a seguito dell’impugnazione del diniego avanti al Tar, il giudice amministrativo aveva disposto in via cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno.
A tal proposito, la Corte ha affermato che: “la sopravvenuta inefficacia immediata del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di pace investito dell’opposizione all’espulsione perché rilevante al fine di verificare la posizione del ricorrente sul territorio italiano e la correlata sussistenza dei presupposti per l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998, prima ancora dell’apprezzamento di eventuali cause di inespellibilità e del bilanciamento fra la prospettata ragione di allontanamento dal territorio nazionale ed il rispetto del diritto alla vita privata del ricorrente.
23. Si tratta di valutazione che in materia di immigrazione costituisce parte integrante delle verifiche cui è investita l’autorità giudiziaria, incombendo sul giudice di pace l'obbligo di accertare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale sia stato l'esito dell'allegata impugnazione proposta nei confronti del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora l’impugnazione sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono le cause ostative all'espulsione allegate dal ricorrente (cfr. Cass. 34155/2025, enunciato in relazione alla domanda di protezione internazionale proposta successivamente al decreto di espulsione ma espressione del necessario coordinamento fra i piani intersecanti dei vari interessi e diritti che vengono in rilievo nella materia dell’immigrazione).
In definitiva, la sentenza impugnata si fonda su una ricognizione omissiva della posizione del ricorrente che non considera la sospensiva disposta dal Tar nel procedimento n. [xxx] di impugnazione del diniego, così finendo per porre a fondamento della decisione impugnata una valutazione stereotipata ed astratta di irregolarità sul territorio nazionale”.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
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