Tosap sul viadotto autostradale e esenzione spettante solo allo Stato (Cass. civ. Sez. V n. 3325 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale, ancorché previsto e pianificato con legge dello Stato, integra il presupposto oggettivo della Tosap ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, in quanto comporta la sottrazione dello spazio sovrastante all’uso normale e collettivo. L’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile direttamente al soggetto esente: essa non spetta alla società concessionaria che costruisce e gestisce l’opera in regime di concessione, a nulla rilevando che l’infrastruttura sia di proprietà statale e che la gestione ritorni allo Stato al termine del rapporto. Le norme che prevedono esoneri fiscali sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva. La pianificazione legislativa del tracciato non trasferisce allo Stato la proprietà delle strade comunali sottostanti, in assenza di un atto ablatorio.

Il Fatto

Una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un tratto autostradale, comprensivo di un viadotto sopraelevato, impugnava davanti al giudice tributario gli avvisi di accertamento con cui un Comune le aveva richiesto il pagamento della Tosap per lo spazio sovrastante la strada comunale occupato dalla struttura autostradale. La società sosteneva che lo spazio sovrastante non apparteneva al demanio comunale, essendo stato sottratto alla disponibilità dell’ente locale per volontà di legge e destinato alla rete autostradale statale, con conseguente difetto del presupposto impositivo.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione, confermando la legittimità della pretesa fiscale. La concessionaria proponeva allora ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione delle leggi speciali sulla costruzione delle autostrade e del d.lgs. n. 507/1993, con contestazione del presupposto oggettivo e soggettivo del tributo; la violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 in materia di esenzione. In estremo subordine, chiedeva il rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La Motivazione della Corte

La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi, richiamando il consolidato orientamento formatosi in numerose pronunce in materia di Tosap e Cosap, in gran parte intervenute proprio nei confronti della stessa concessionaria. Il presupposto impositivo, si legge, è costituito dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi e aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, rilevando il fatto oggettivo dell’occupazione indipendentemente dall’esistenza di una concessione.

Il viadotto autostradale costituisce un impianto di servizi pubblici e la sua occupazione dello spazio sovrastante ricade nella previsione dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993. La Corte ha ribadito che le leggi speciali invocate dalla ricorrente, anteriori al decreto del 1993, non contengono alcuna disposizione che riconduca di diritto allo Stato la costruzione dell’autostrada né tantomeno l’occupazione del suolo da parte del concessionario. L’art. 11 della legge n. 729/1961 prevedeva anzi procedure espropriative, di cui non risultava alcuna allegazione né prova, sicché in mancanza di un atto ablatorio permane la demanialità comunale della strada sottostante.

Quanto all’esenzione, la Corte ha osservato che l’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 presuppone che l’occupazione sia posta in essere direttamente dal soggetto esente. La società concessionaria gestisce il bene in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento del bene, con la conseguenza che l’esenzione non le spetta. Ha inoltre escluso che i concessionari autostradali siano qualificabili come organismi di diritto pubblico, richiamando le Sezioni Unite n. 16288/2024.

La Corte ha infine escluso la rimessione alla CGUE: non sussiste alcun dubbio interpretativo, poiché la questione della compatibilità con il diritto unionale della concorrenza è già stata affrontata e risolta, rilevando che l’esenzione nella specie viene negata proprio in base al presupposto della non discriminazione concorrenziale, posto che tanto gli operatori pubblici quanto quelli privati sono esclusi dal beneficio. Alla stregua di tali riflessioni, ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio e dando atto dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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