Notifica tramite PEC e deposito telematico: non serve provare la ricezione della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 17169 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, quando l’indirizzo elettronico del destinatario risulti inabile alla ricezione per sua negligenza, si esegue mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e l’invio di una raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione. La regolarità della notifica è comprovata dalla produzione della comunicazione che riporti il numero della raccomandata postale, senza necessità di provare l’effettiva ricezione di quest’ultima da parte del contribuente, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente. In tale evenienza, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione, la notificazione si intende perfezionata per il notificante nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet di InfoCamere.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a nove cartelle e a due avvisi di accertamento. Il contribuente eccepì l’inesistenza della notifica degli atti prodromici. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, annullò l’atto impositivo limitatamente agli importi di cui alle cartelle, ritenendo non provato l’invio delle raccomandate per la comunicazione dell’avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016) e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva dato atto che l’agente della riscossione aveva effettuato l’invio delle notifiche PEC per tutte le nove cartelle, e che tali notifiche non erano andate a buon fine per saturazione della casella di posta del destinatario. L’amministrazione aveva quindi provveduto al deposito telematico degli atti presso la CCIAA e alla pubblicazione degli avvisi sul sito informatico. La CTR aveva però ritenuto mancante la prova dell’invio delle raccomandate informative.

La Suprema Corte ha cassato tale assunto, richiamando il principio secondo cui, nel caso di indirizzo PEC inabile, è sufficiente la produzione della comunicazione riportante il numero della raccomandata postale utilizzata per l’invio. Non occorre, invece, dimostrare l’avvenuta ricezione della raccomandata, come confermato da un consolidato orientamento (Cass. n. 1621/2025, Cass. n. 3703/2025, Cass. n. 13132/2025, Cass. n. 10633/2026). L’errore della Corte territoriale è consistito nell’aver ritenuto indispensabile l’avviso di ricevimento della raccomandata, un requisito non previsto dalla legge per questa specifica modalità notificatoria.

La Corte ha inoltre precisato che, avendo la stessa CTR riconosciuto l’invio delle PEC per tutte le cartelle, era erronea anche la statuizione limitata ad alcune di esse. Il terzo motivo, concernente la prescrizione del credito per le spese di lite, è stato assorbito dall’accoglimento dei primi due.

In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda anche ai fini della prescrizione, considerato che l’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 prevede il perfezionamento della notifica per il notificante nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nel sito InfoCamere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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