La presunzione di cessione IVA non è superata da un evento dannoso successivo all’accesso (Cass. civ. Sez. 5 n. 17957 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di cessione di cui all’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei luoghi in cui il contribuente esercita l’attività, risultanti da registri o documenti obbligatori, quando la loro mancanza sia constatata dagli organi verificatori in un processo verbale assistito da efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. Tale presunzione non può essere superata invocando la distruzione dei beni per un evento dannoso che abbia interessato i locali aziendali in un periodo d’imposta successivo a quello dell’accertamento e comunque in data successiva all’accesso, non essendo consentito al contribuente fornire una prova contraria basata su circostanze non riconducibili al periodo oggetto di verifica. La generica indicazione dei beni distrutti, priva di un dettagliato raffronto con l’elencazione contenuta nel PVC, non soddisfa l’onere probatorio gravante sul contribuente ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Il Fatto

A seguito di un controllo, l’Agenzia delle Entrate aveva riscontrato, per l’anno d’imposta 2007, l’assenza di beni ammortizzabili per i quali la società contribuente aveva detratto l’IVA sugli acquisti, nonché la mancata giustificazione della cessione di merci in rimanenza. L’avviso di accertamento emesso era stato impugnato separatamente dal socio accomandatario e dalla socia, entrambi successori della società, cancellata dal registro delle imprese nel 2008. I ricorsi erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale e le sentenze confermate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che aveva ritenuto superata la presunzione di cessione in virtù della documentazione prodotta dal contribuente, relativa a un allagamento dei locali aziendali avvenuto nel 2008.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, premessa la riunione dei ricorsi avverso le due sentenze, ha esaminato l’unico motivo con cui l’Agenzia aveva dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972, censurando la valenza decisiva attribuita dal giudice d’appello alla documentazione dell’allagamento.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’evento dannoso si era verificato nel 2008, ossia in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto dell’accertamento e, soprattutto, in data successiva all’accesso dei verificatori, i quali avevano constatato la mancanza dei beni nel processo verbale di constatazione, atto assistito da efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. in quanto redatto da pubblico ufficiale. La documentazione prodotta dal contribuente, consistente in una scheda dei Vigili del Fuoco e in una perizia di parte con un generico elenco dei beni, non consentiva alcun raffronto con l’elencazione analitica contenuta nel PVC.

La Corte ha quindi enunciato il principio per cui la presunzione di cessione dei beni di cui all’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 non può essere superata per effetto di un evento che abbia interessato, successivamente e in un diverso periodo d’imposta, i luoghi oggetto dell’accesso dell’Amministrazione finanziaria. Ha altresì escluso che potesse trarsi argomento a favore del contribuente dalla circostanza che i verificatori non si fossero recati presso altre sedi non ufficiali dell’impresa.

Conseguentemente, la Corte ha accolto i ricorsi, cassato le sentenze impugnate e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per una nuova valutazione alla luce dei principi enunciati e per la decisione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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