L’omessa compilazione del quadro RW non è violazione meramente formale e impedisce il ravvedimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 16885 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di compilazione del quadro RW risponde alla finalità di assicurare il monitoraggio dei beni detenuti all’estero quale manifestazione del principio costituzionale di capacità contributiva; le relative violazioni non possono essere ascritte fra le violazioni meramente formali. La sanzione prevista dall’art. 5 del d.l. n. 167/1990 ha titolo autonomo e trova la sua ratio nell’elusione di un obbligo dichiarativo volto a consentire all’Amministrazione un monitoraggio periodico delle attività finanziarie detenute all’estero. La buona fede del contribuente o l’assenza di un’intenzione di occultamento sono irrilevanti ai fini dell’imputabilità della responsabilità. Consegue che, presentata la dichiarazione integrativa oltre il termine di novanta giorni, il ravvedimento operoso non si perfeziona se non è versata la sanzione proporzionale ridotta ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate contestava a una contribuente l’omessa presentazione del quadro RW per l’anno d’imposta 2015, riferito a un portafoglio estero cointestato con il defunto coniuge. Analoghi rilievi erano notificati alla stessa e al figlio, quali eredi del de cuius. I contribuenti avevano presentato deduzioni difensive, eccependo che l’inadempimento fosse riconducibile a una mera svista del commercialista, il quale aveva omesso l’invio telematico dei quadri dichiarativi pur avendo predisposto il pagamento di tutte le imposte dovute; avevano quindi effettuato il ravvedimento operoso versando la sanzione in misura ridotta.
L’Ufficio rigettava le deduzioni e irrogava le sanzioni in misura piena. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, invece, accoglieva l’appello dei contribuenti, ritenendo la violazione meramente formale e idonea al perfezionamento del ravvedimento. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto che le violazioni relative all’obbligo di compilazione del quadro RW hanno natura tributaria propria e richiedono, per il perfezionamento del ravvedimento, il versamento delle sanzioni specifiche previste dall’art. 5 del d.l. n. 167/1990, già ridotte ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
La sentenza impugnata aveva qualificato la violazione come meramente formale sulla base di due requisiti: l’assenza di un danno erariale e il mancato ostacolo all’attività accertativa. Tale conclusione è stata ritenuta in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo dichiarativo del quadro RW risponde alla finalità di assicurare il monitoraggio dei beni detenuti all’estero quale manifestazione del principio costituzionale di capacità contributiva.
L’omissione del quadro RW compromette la funzione di monitoraggio fiscale che la norma intende presidiare, ledendo l’interesse protetto a prescindere dall’accertamento di evasioni fiscali connesse alle attività finanziarie non dichiarate. La norma sanziona l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione in sé, in quanto solo esso è sufficiente a pregiudicare l’attività di controllo dell’Amministrazione; la buona fede del contribuente o l’assenza di un’intenzione di occultamento sono irrilevanti.
Poiché la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza originaria, i contribuenti avrebbero dovuto versare la sanzione proporzionale ridotta; in mancanza, il ravvedimento non si è perfezionato e le sanzioni sono dovute in misura piena. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso dei contribuenti, compensando le spese dei gradi di merito e condannando i controricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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