Mobilità docenti di sostegno: il quinquennio si computa anche nel preruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3408 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto comune, la norma che subordina il transito al servizio prestato sul sostegno per almeno cinque anni va interpretata nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il preruolo. Tale lettura è imposta dalla conformità alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Non costituisce ragione obiettiva di giustificazione la pretesa stabilità “ex ante” del corpo insegnante di sostegno.
Il Fatto
Una docente, immessa in ruolo sul sostegno per effetto della legge n. 107/2015, chiedeva di partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017, per il passaggio su posto comune. L’amministrazione negava la partecipazione, ritenendo non maturato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, perché calcolato senza considerare l’insegnamento svolto prima dell’immissione in ruolo.
Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 19 dicembre 2018, confermava la decisione. Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui le amministrazioni denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 127, d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Esse sostengono che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbe obiettivamente giustificata dalla necessaria stabilità del corpo insegnante di sostegno, le cui conoscenze specialistiche sarebbero le sole atte a garantire l’integrazione degli alunni disabili.
La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento espresso da Cass. n. 32632 del 23.11.2023. Secondo tale indirizzo, il disposto normativo che prevede il transito solo dopo il servizio prestato sul sostegno per almeno cinque anni va inteso nel senso che il quinquennio si compie computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno, aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa, svolti durante il preruolo.
Tale lettura è adottata in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE. La clausola impone di escludere qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, e la stabilità invocata dall’amministrazione non integra una ragione obiettiva di giustificazione.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La Corte esclude, inoltre, l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché le amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente esonerate, per la loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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