Ottemperanza e obbligo istruttorio dell’INPS nel giudizio di esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna, Sez. I di Parma, n. 351 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione intimata, ancorché non costituita, ha un preciso obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice, dal momento che l’ordine è rivolto alla stessa in quanto Autorità pubblica tenuta a collaborare con l’Autorità giudiziaria. La mancata costituzione non esonera l’ente dal dovere di ottemperare alle richieste istruttorie, espressione del principio di leale cooperazione tra pubblici poteri e giurisdizione. L’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio, fissando una nuova udienza camerale, sospende ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria cessato dal servizio a domanda, aveva ottenuto una sentenza favorevole con la quale il giudice amministrativo aveva riconosciuto il diritto ai benefici economici di cui all’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e, conseguentemente, l’obbligo dell’I.N.P.S. di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Nonostante la diffida a provvedere e il successivo sollecito, l’Istituto era rimasto inerte, rendendo necessario un nuovo ricorso per l’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Il giudizio era stato quindi riassunto dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma. L’I.N.P.S. non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha rilevato la necessità di acquisire una documentata relazione dall’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, al fine di verificare l’attività svolta a seguito dell’accoglimento del ricorso. Ha pertanto disposto un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegnando all’Ente il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito, secondo le modalità del processo amministrativo telematico, della relazione e degli allegati.
Il Tribunale ha chiarito che la facoltà dell’Amministrazione di non costituirsi in giudizio non incide sul suo dovere di adempiere agli obblighi istruttori: l’ordine è rivolto all’Ente in quanto Autorità pubblica che deve collaborare con l’Autorità giudiziaria. Tale principio si fonda sul dovere di leale cooperazione che grava su ogni soggetto pubblico nel rapporto con la giurisdizione, specialmente in sede di ottemperanza, ove l’accertamento dell’esatto adempimento del giudicato richiede piena trasparenza e completezza informativa.
La camera di consiglio è stata quindi fissata al 7 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso, restando nel frattempo sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. L’ordinanza dispone che la stessa sia eseguita dall’Amministrazione e trasmessa all’I.N.P.S. presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale di Reggio Emilia.
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Nota della Redazione
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