La clausola di salvezza del contratto integrativo vale solo per i ruoli ridisciplinati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1631 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto collettivo aziendale, la clausola transitoria che preserva la disciplina previgente sulla progressione automatica di livello per maturazione di anzianità opera esclusivamente per i dipendenti assegnati a ruoli “già precedentemente normati e ridisciplinati” dal nuovo accordo, restando esclusi i ruoli che, pur già normati in precedenza, non siano stati ridisciplinati da quest’ultimo. Il documento aziendale unilaterale di attuazione del nuovo sistema, essendo proveniente da una sola parte, non rispecchia la comune intenzione dei contraenti e assume rilievo solo come comportamento successivo ai sensi dell’art. 1362 c.c.. Costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la verifica dell’inserimento o meno di un determinato ruolo nelle tabelle allegate all’accordo.
Il Fatto
Un dipendente di un istituto di credito, inquadrato nel 2006 come “addetto di gestione”, sosteneva di aver maturato nel 2012 il diritto al superiore livello retributivo ai sensi del contratto integrativo aziendale del 1992, che prevedeva l’avanzamento automatico dopo un determinato periodo di anzianità. Il contratto integrativo aziendale del 22/04/2011 aveva modificato il sistema di inquadramento, ma le norme transitorie avevano disposto la salvezza dei sistemi precedenti. Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al livello superiore e la condanna della banca al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, sul gravame della società, la rigettava, ritenendo che la clausola di salvezza operasse solo per i ruoli ridisciplinati dal nuovo accordo, categoria nella quale non rientrava quello rivestito dal lavoratore. Avverso tale sentenza il dipendente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il motivo di ricorso, proposto per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con cui il ricorrente lamentava l’erronea interpretazione del contratto integrativo aziendale del 2011 e del documento esplicativo ad esso allegato. Il ricorrente sosteneva che, sul piano letterale, la clausola di salvezza e il paragrafo 6 del documento aziendale avrebbero dovuto condurre a un esito favorevole, in quanto la norma transitoria avrebbe fatto riferimento ai dipendenti “già inseriti in un percorso”, senza distinzioni tra ruoli ridisciplinati e non.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha rilevato che l’art. 1 delle norme transitorie del contratto integrativo aziendale del 2011, per individuare l’ambito di salvezza della precedente disciplina della c.d. promozione automatica, fa espresso riferimento alle “persone che sono assegnate a ruoli già precedentemente normati e ridisciplinati dal presente accordo”. La Corte territoriale aveva accertato che il ruolo di “addetto di gestione” era già normato prima del 2011 ma non era stato ridisciplinato dall’accordo del 2011. Già alla luce del solo criterio letterale, il lavoratore non poteva beneficiare del mantenimento del percorso di carriera iniziato nel 2008.
Quanto al documento esplicativo, la Corte ne ha evidenziato la natura unilaterale, trattandosi di documento di provenienza aziendale che non rispecchia la comune intenzione dei contraenti ma solo la volontà di una parte, rilevante semmai ai sensi dell’art. 1362 c.c. quale comportamento successivo. Ha inoltre rilevato che il testo del paragrafo 6 non è identico a quello dell’art. 1 delle norme transitorie: il primo fa riferimento ai dipendenti “già inseriti in un percorso (vedi Tabella F)”, con ciò demandando alla tabella la funzione selettiva della platea dei beneficiari.
La Corte ha infine valorizzato l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui il ruolo rivestito dal ricorrente non risultava inserito nella Tabella F né nell’altra tabella richiamata dal documento. Tale circostanza, ampiamente controversa tra le parti, ha condotto al convincimento che i contraenti avessero previsto tre categorie di dipendenti, conservando il precedente sistema di progressione per anzianità solo per i ruoli ridisciplinati dall’accordo del 2011 e per quelli disciplinati ex novo, con esclusione dei ruoli soltanto normati in precedenza. Tale verifica, non censurata dal ricorrente, costituisce un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Quanto alla “comune intenzione delle parti”, la Corte ha condiviso la conclusione della sentenza impugnata che, sulla base del dato — riportato dallo stesso ricorrente — secondo cui il nuovo accordo riguardava circa novemila dipendenti su un organico complessivo di circa quattordicimila, ha desunto logicamente che la volontà dei contraenti fosse quella di regolare il nuovo sistema di inquadramento con riguardo a una platea ridotta di dipendenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.