Fondazioni liriche, termine e reiterazione: onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3485 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle fondazioni lirico-sinfoniche, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 64/2010, la validità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro a tempo determinato non può essere giustificata con il solo richiamo alle mansioni svolte e allo spettacolo, occorrendo che le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 siano connotate da effettiva temporaneità. La temporaneità non si desume dalla durata limitata del singolo spettacolo o della stagione teatrale, ma va verificata nella complessiva organizzazione dell’attività, accertando che l’esigenza non potesse essere assicurata dal personale assunto a tempo indeterminato. L’onere di provare la sussistenza delle ragioni oggettive grava sul datore di lavoro. Ove il termine di decadenza sia stato rispettato solo per gli ultimi contratti, la sequenza precedente rileva come dato fattuale per accertare l’abusiva reiterazione.
Il Fatto
Una lavoratrice, impiegata come tersicorea presso una fondazione lirico-sinfonica, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento della nullità dei termini apposti ai numerosi contratti succedutisi senza interruzioni nell’arco di più stagioni teatrali, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo maturata la decadenza rispetto a tutti i contratti. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento, ha escluso la decadenza per gli ultimi due rapporti, ha dichiarato la nullità delle clausole e ha disposto la conversione, liquidando l’indennità onnicomprensiva in quattro mensilità. Entrambe le parti hanno impugnato la pronuncia in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale preliminare: il ricorso della fondazione, notificato per primo, va qualificato come principale, mentre quello della lavoratrice, notificato successivamente, si converte in ricorso incidentale, secondo il principio dell’unicità del processo di impugnazione e nel rispetto del termine di quaranta giorni.
Sul primo motivo del ricorso principale, la Corte ricostruisce la disciplina speciale del settore richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5542/2023. Il regime derogatorio introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 64/2010 ha escluso l’applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche dei commi 01 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, ma ha ribadito la vigenza del comma 1 e, dunque, la necessità delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Corte chiarisce che le ragioni richieste devono essere connotate da temporaneità. Non è sufficiente invocare la durata limitata dello spettacolo o della stagione, perché una tale lettura eluderebbe la disciplina sovranazionale e legittimerebbe sempre il ricorso al termine. La temporaneità va invece apprezzata in un contesto più ampio, verificando che le esigenze non potessero essere fronteggiate dal personale di ruolo.
Ne deriva che il giudice deve accertare non più la causale indicata nel contratto, ma l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, il cui onere probatorio ricade sul datore di lavoro. La Corte precisa inoltre che, quando la decadenza è stata rispettata solo per gli ultimi contratti, la sequenza precedente rileva come dato fattuale per valutare l’abusiva reiterazione.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente esteso la valutazione alla ricorrenza in concreto delle ragioni giustificatrici, valorizzando la reiterazione e la carenza dell’organico come indice di esigenze permanenti. Le censure della fondazione si risolvono in una contestazione dell’accertamento di fatto, sottratta al giudizio di legittimità: il motivo è infondato. Il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza. Quanto al ricorso incidentale, è riservata al giudice del merito la determinazione dell’indennità e la compensazione delle spese è motivata dalla complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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