Antisindacalità e confronto sindacale in emergenza Covid (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 789 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, ma tale antisindacalità non sussiste quando si accerti che gli interessi alla partecipazione, tutelati da dette disposizioni, siano stati in concreto assicurati, in ragione di giustificate contingenze, anche tramite forme atipiche ed estemporanee. Queste ultime, seppure non formalmente rispettose dei disposti normativi, devono essere oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto, ad assicurarne gli scopi nell’ambito del possibile. La legittimazione ai diritti di controllo e promozione della salute di cui all’art. 9 della legge n. 300/1970 spetta ai lavoratori e alle loro rappresentanze, incluse le r.s.a. e le r.s.u., e non alle organizzazioni sindacali operanti sul territorio.
Il Fatto
La Funzione Pubblica CGIL di Bergamo, organizzazione sindacale territoriale, conveniva in giudizio l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS), chiedendo dichiararsi l’antisindacalità della condotta datoriale per l’inosservanza degli obblighi di informazione e confronto di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL 2018, in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel contesto dell’emergenza Covid-19. La Corte d’Appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo insussistente la condotta antisindacale. Avverso tale decisione, la organizzazione sindacale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla contro ricorrente ATS.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 9 della legge n. 300/1970, rigettandolo. Ha chiarito che la norma, avente funzione promozionale del coinvolgimento diretto dei lavoratori, riconosce la legittimazione ad interloquire con il datore di lavoro per il controllo e la promozione della salute ai singoli lavoratori, alle loro rappresentanze estemporanee o stabili (r.s.a., r.s.u.). Tale legittimazione non può essere estesa a qualsivoglia organizzazione sindacale, anche se operante nel territorio, in assenza di esplicite deleghe o previsioni della contrattazione collettiva.
Nel valutare il secondo motivo, la Suprema Corte ha riconosciuto che il CCNL attribuiva ai sindacati il diritto a informazioni e confronto, e che la Corte territoriale aveva accertato l’assenza di confronto secondo le modalità tipiche. Tuttavia, l’accertamento in fatto circa le modalità atipiche di relazione sindacale adottate dall’ATS durante l’emergenza – quali contatti personali e messaggi tramite applicazione “Whatsapp” – non è risultato implausibile. Detta valutazione, in quanto tale, non è rivedibile in sede di legittimità, non traducendosi in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice di merito.
La Corte ha quindi ribadito che, in tema di condotta antisindacale, rileva non l’intenzionalità soggettiva del datore di lavoro, ma l’oggettiva lesione degli interessi collettivi tutelati. La definizione di condotta antisindacale deve intendersi in senso teleologico: il comportamento illegittimo si identifica in base alla sua idoneità a ledere i beni protetti, non in base a caratteristiche strutturali. Ne consegue che la violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva può far presumere l’antisindacalità, salvo che in concreto risulti dimostrato che gli scopi propri della normativa siano stati comunque raggiunti.
Nella specie, la situazione convulsa delle fasi iniziali della pandemia ha giustificato il ricorso a forme atipiche ed estemporanee di informazione e confronto, che hanno assicurato, nei limiti del possibile, gli interessi alla partecipazione sindacale. Tale accertamento ha condotto al rigetto anche del secondo motivo di ricorso, escludendo ogni profilo di antisindacalità della condotta di ATS.
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Nota della Redazione
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