Termine di contestazione e accertamento complesso: decorrenza dai 90 giorni dalla completezza dell’istruttoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14004 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni amministrative, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, secondo comma, della legge n. 689/1981 per la notifica della contestazione decorre dalla data in cui il procedimento di accertamento può considerarsi concluso. Tale data non coincide con la mera percezione del fatto illecito, ma con il completamento delle indagini necessarie a riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione e con la valutazione dei dati acquisiti. Il giudice dell’opposizione, nell’individuare il momento di conclusione dell’accertamento, deve valutare il complesso delle verifiche compiute dall’Amministrazione e la congruità del tempo impiegato, in rapporto alla loro complessità, senza sostituire le proprie scelte istruttorie a quelle dell’ente accertatore. La valutazione della congruità del tempo istruttorio, se non implausibile, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore, nella qualità di ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società di security, aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che gli aveva irrogato una sanzione amministrativa per plurime violazioni della normativa giuslavoristica. Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo infondata l’eccezione di decadenza sollevata dal trasgressore per la presunta tardività della contestazione.
La questione riguardava l’intervallo temporale intercorso tra l’esito delle indagini e la notifica del verbale di accertamento, ritenuto dal ricorrente superiore al termine di legge.
La Motivazione della Corte
La Supreme Court ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 14 della legge n. 689/1981. Il ricorrente sosteneva che, essendosi conclusa l’audizione dei lavoratori in una certa data, il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione fosse già decorso, rendendo illegittima l’ordinanza-ingiunzione. La Corte ha rigettato il motivo, chiarendo che l’individuazione della data di esito del procedimento, da cui decorre il termine, richiede una valutazione complessiva dell’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione.
Nel confermare l’impostazione seguita dai giudici di merito, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in particolare da Cass. n. 20977 del 2024. Secondo tale principio, l’accertamento non si esaurisce nella generica percezione del fatto, ma implica il compimento delle indagini necessarie per verificare tutti gli elementi dell’infrazione. Per le violazioni connesse e complesse, il giudice deve verificare la congruità del tempo impiegato dall’Amministrazione, considerando anche l’eventuale necessità di emettere un unico provvedimento sanzionatorio, senza però sindacare l’opportunità delle scelte istruttorie compiute.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che la complessità dell’indagine, basata su centinaia di dichiarazioni testimoniali e sull’esame di numerose posizioni lavorative, giustificasse il tempo intercorso. La conclusione delle audizioni non implicava la definitiva chiusura dell’istruttoria, poiché la successiva fase di analisi e valutazione del materiale raccolto costituisce parte integrante del procedimento. Tale apprezzamento, non risultando implausibile, è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la condanna alle spese e il contributo unificato, sono stati dichiarati inammissibili in quanto privi di uno specifico contenuto di critica alla sentenza impugnata, essendo condizionati all’eventuale accoglimento del primo motivo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla refusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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