Trattenuta INPS su indennità di disoccupazione agricola: onere della prova a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lav n. 4469 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non vi è inversione dell’onere probatorio quando il giudice del merito accerta il fatto controverso e decide la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova. La prova dell’esistenza e dell’effettività di una trattenuta operata dall’INPS su una prestazione previdenziale grava sul lavoratore che ne alleghi l’illegittimità.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado — la quale aveva dichiarato l’improcedibilità per decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 — aveva rigettato nel merito la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità della trattenuta che l’INPS avrebbe operato sull’indennità di disoccupazione agricola erogata per l’anno 2007.
La Corte territoriale aveva escluso che si trattasse di una domanda di riliquidazione di una prestazione liquidata solo in parte ed era entrata nel merito, rigettando la domanda per difetto di prova dell’effettività della trattenuta. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e sul vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, per l’intima connessione che li unisce, rigettandoli. Con riferimento al primo motivo, ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 26739/2024, secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. Nella specie, nessuna inversione si era verificata: la Corte del merito aveva proceduto all’accertamento del fatto controverso, decidendo senza applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non avendo il giudice di merito attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti né assunto prove d’ufficio al di fuori dei casi previsti dal codice di rito.
Il Collegio ha rilevato che la Corte d’appello aveva compiuto una valutazione comparativa del materiale probatorio versato in atti da entrambe le parti. Il prospetto di liquidazione prodotto dall’INPS attestava l’integrale pagamento della somma di €3384,31 in data 15.7.2008 per le n. 102 giornate di iscrizione nell’anno 2007, con piena contribuzione. Il lavoratore, invece, aveva depositato solo un tabulato, definito quasi illeggibile e non attribuibile all’Istituto previdenziale, privo di valenza probatoria.
La Corte ha concluso che l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito non è censurabile in sede di legittimità: dalle emergenze processuali risultava non solo non dimostrata l’effettuazione della trattenuta, ma provato il pagamento del dovuto. Il percorso argomentativo è stato ritenuto coerente e scevro da contraddizioni.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza condanna alle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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