Reverse charge e fatture soggettivamente inesistenti: detrazione esclusa (Cass. civ. Sez. V n. 3732 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di inversione contabile, l’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 richiama espressamente l’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e impone di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’operazione. La fattura soggettivamente inesistente, in quanto mendace, non costituisce titolo idoneo alla detrazione, perché la sua registrazione non vale a provare l’esatta individuazione del cedente, la natura, la qualità e la quantità del bene scambiato. Il principio di neutralità dell’IVA esige la detrazione solo quando gli obblighi sostanziali risultino soddisfatti, anche in presenza di violazioni formali, salvo che queste ultime impediscano di accertare il rispetto dei requisiti sostanziali. Ne consegue che l’imposta assolta con il reverse charge su operazioni inesistenti è dovuta dal cessionario, ma resta indetraibile.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei materiali ferrosi, poi dichiarata fallita, riceveva avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2008. L’amministrazione finanziaria contestava l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da tre ditte fornitrici, all’esito di un processo verbale della Guardia di Finanza. Gli accertamenti riguardavano anche la società consolidante per il periodo d’imposta 2008.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi dei contribuenti e annullava gli avvisi. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva l’appello dell’Agenzia limitatamente alle imposte dirette e all’IRAP, confermando invece la decisione di primo grado quanto all’IVA, con motivazione diversa. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione con due motivi, incentrati sulla disciplina dell’inversione contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 19, 21, commi 2 e 7, 23 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che dell’art. 74, comma 7, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice di secondo grado, pur avendo richiamato la norma sull’inversione contabile, aveva ritenuto infondato il recupero sostenendo che l’atto impositivo equiparava indebitamente le cessioni in regime ordinario a quelle in reverse charge.
La Corte rileva che il ragionamento del giudice di merito contrasta con il tenore letterale dell’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, che contiene un esplicito rinvio all’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972. Da ciò deriva la necessità di verificare la presenza dei requisiti previsti da tale disposizione, verifica che la CTR ha pretermesso. Il punto centrale non è l’attuazione del meccanismo dell’inversione contabile, quanto il carattere soggettivamente inesistente dell’operazione.
La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 2862 del 2019 e Cass. n. 16679 del 2016), secondo cui, nei casi di operazioni inesistenti in regime di inversione contabile, il cessionario è l’effettivo soggetto d’imposta e l’IVA integrata a debito è comunque dovuta. Il destinatario della fattura, tuttavia, non può esercitare la detrazione, mancando il presupposto, ossia la corrispondenza anche soggettiva tra l’operazione fatturata e quella realizzata. Il tributo viene considerato “fuori conto” e resta estraniato dal meccanismo di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte.
Viene richiamata anche la giurisprudenza unionale sulla neutralità dell’imposta, che accorda la detrazione quando gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, salvo che le violazioni formali impediscano di accertarli. Nel caso di specie la fattura è risultata mendace non solo quanto al cedente, ma anche in relazione alla quantità del materiale ceduto, con violazione di carattere sostanziale. Da ultimo la Corte cita Cass. n. 23262 del 28/08/2024 sul principio di “cartolarità”. Il primo motivo è quindi fondato e viene accolto; il secondo motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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