Reverse charge e operazioni inesistenti: sanzioni per omesso versamento (Cass. civ. Sez. V n. 3735 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di inversione contabile, il regime del reverse charge e il correlato principio di neutralità non escludono la debenza dell’IVA quando l’operazione sia soggettivamente inesistente. Il punto centrale non è l’attuazione del meccanismo, ma il carattere fittizio del rapporto. In tal caso il cessionario è l’effettivo soggetto passivo d’imposta, tenuto al versamento del tributo con il meccanismo del reverse charge, ma privo del diritto alla detrazione per difetto del presupposto, ossia della corrispondenza anche soggettiva tra operazione fatturata e operazione realizzata. Il conseguente omesso versamento integra la violazione sostanziale prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, con legittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che, su ricorso di una società in liquidazione e in fallimento, aveva annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni relativo all’anno 2004. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che la neutralità delle liquidazioni periodiche IVA, conseguente all’applicazione del regime di inversione contabile sull’acquisto di materiale ferroso, non giustificasse l’irrogazione delle sanzioni. La CTR aveva confermato tale statuizione, richiamando un precedente relativo alla medesima contribuente e alle medesime annualità, nel quale le operazioni erano state ricondotte al regime dell’art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972, equiparando le cessioni soggette al regime ordinario a quelle soggette al regime derogatorio.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. La parte intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., rilevando che l’atto di irrogazione impugnato trovava fondamento in un avviso di accertamento per la stessa annualità, la cui impugnazione pendeva davanti alla Corte in un diverso giudizio, cosicché la CTR avrebbe dovuto sospendere quello a quo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la questione pregiudicante era stata medio tempore definita con decreto di estinzione, a seguito di rinuncia della curatela. Il Collegio ha ribadito che l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, coerentemente con il divieto del ne bis in idem e con la funzione nomofilattica.
Il secondo motivo ha investito la violazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 e degli artt. 19, comma 1, e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed è stato ritenuto fondato. La Corte ha osservato che l’impiego del reverse charge in carenza dei presupposti, su fatture soggettivamente inesistenti, integra una violazione sostanziale sanzionabile come omesso versamento, poiché l’inversione contabile costituisce un vero e proprio modo di assolvimento dell’imposta.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha precisato che la fattura in regime di inversione contabile è emessa dal cedente senza addebito d’imposta e integrata dal cessionario, che diviene soggetto passivo e assolve l’obbligo con contestuale detrazione. Il punto centrale non è l’attuazione del regime, ma il carattere soggettivamente inesistente dell’operazione: manca il presupposto della detrazione, cioè la corrispondenza anche soggettiva tra operazione fatturata e operazione realizzata. Il tributo resta così “fuori conto” ed estraniato dal meccanismo di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte, senza possibilità di rettifica.
La Corte ha confermato che, in caso di operazioni inesistenti in regime di inversione contabile, il cessionario è il soggetto passivo dell’imposta, comunque dovuta, e il suo omesso versamento rileva ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, con conseguente legittimità dell’atto sanzionatorio. Ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso contro l’atto di irrogazione, con condanna della parte intimata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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