Concordato preventivo, decreto chiarificatore non ricorribile in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 3731 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che presenti i caratteri della decisorietà e della definitività, ossia che incida irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazione su diritti soggettivi. Non è pertanto ricorribile il provvedimento con cui il tribunale, su istanza della società proponente, si limiti a confermare l’interpretazione del proprio decreto di omologa del concordato preventivo in ordine ai termini e ai tempi di pagamento dei creditori. Tale atto ha mera funzione chiarificatrice di quanto già disposto e non modifica l’oggetto del provvedimento di omologa. La dichiarazione di inammissibilità del reclamo per tardività, resa dalla corte di appello in applicazione del termine perentorio di dieci giorni di cui all’art. 26 l. fall., non incide con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Il Fatto

Una società aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l. fall., e in seguito una proposta concordataria, poi omologata dal tribunale con decreto. Il commissario giudiziale comunicava ai creditori che il tribunale aveva confermato che i termini e i tempi di pagamento erano quelli indicati in calce a una successiva istanza della società proponente, depositata per far coincidere il provvedimento di omologa con i contenuti della proposta.

Una creditrice proponeva reclamo innanzi alla corte di appello, deducendo la violazione del contraddittorio, la mancanza di motivazione, l’assenza di un errore materiale correggibile e l’abnormità di un provvedimento meramente confermativo. La corte territoriale dichiarava il reclamo inammissibile perché tardivo, in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 26 l. fall. decorrente dalla comunicazione. Avverso tale decreto la creditrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui la società controricorrente ha resistito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione preliminare della ricorribilità del provvedimento, rilevando che tutti i motivi sono inammissibili per le ragioni già espresse nella proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., che il Collegio fa proprie. Il ricorso è proposto avverso un atto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione è esperibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche in forma di decreto o ordinanza, che pronunci o comunque incida irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazione su diritti soggettivi (Cass. n. 24155/2014). La nozione di sentenza di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. non va intesa in senso formale, ma sostanziale, dovendosi considerare il rimedio esperibile ogni qualvolta il provvedimento, se sottratto a impugnazione, arrecherebbe un pregiudizio non altrimenti rimediabile (Cass. Sez. Un. n. 3073/2003; Cass. n. 3452 del 2015; Cass. n. 8968 del 2015).

Tali caratteri non ricorrono nel caso di specie. La corte territoriale era stata adita con reclamo avverso il decreto con cui il tribunale aveva confermato che i termini e i tempi di pagamento dei creditori erano quelli riportati in calce all’istanza della proponente. Il provvedimento non presenta alcun contenuto decisorio, non costituisce un provvedimento di omologa, né modifica l’oggetto e il contenuto dell’omologa, limitandosi a confermarne l’interpretazione dallo stesso desumibile.

Si tratta di un atto con mera funzione chiarificatrice di quanto già disposto con il decreto di omologa, privo di carattere decisorio e non definitivo. Né può sostenersi che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo per tardività, resa in applicazione del termine perentorio di dieci giorni dell’art. 26 l. fall., abbia inciso con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Il rilievo dell’inricorribilità assume carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., liquidate in complessivi euro 8.000 e euro 2.500, anche in ragione del carattere consolidato dei principi applicati e della manifesta inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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