Divieto prefettizio di detenzione armi e conflittualità familiare (TAR Campania n. 3912 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non affidabilità che legittima il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone una condanna penale, ma si fonda su una valutazione prognostica circa l’assenza dell’equilibrio psicofisico necessario al possesso e al corretto uso delle armi. L’urgenza qualificata di tutelare l’incolumità individuale e collettiva giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241 del 1990, specie quando sia attivata la procedura del codice rosso di cui alla legge n. 69 del 2019. La conflittualità nei rapporti familiari, unita a violazioni degli oneri di custodia e denuncia previsti dal T.U.L.P.S., integra presupposto idoneo al provvedimento anche in assenza di uso improprio delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri in congedo e titolare di licenza di porto di fucile per difesa personale, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Napoli ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, la revoca di eventuali titoli di polizia in materia e l’obbligo di consegna dei titoli stessi.

Il provvedimento trae origine da una denuncia sporta dalla coniuge, in via di separazione, per presunti maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen., con attivazione della procedura d’urgenza del codice rosso. Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 241 del 1990, degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la carenza d’istruttoria, contestando la valenza di un episodio isolato e non accertato in sede penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ha osservato che la preminente esigenza di tutelare in via preventiva beni primari, come l’incolumità individuale e collettiva, rende qualificata l’urgenza di provvedere con immediatezza, giustificando l’omissione delle garanzie partecipative dell’art. 7 legge n. 241 del 1990. Nel caso concreto si era concretizzata una situazione da codice rosso.

La decisione richiama un condiviso orientamento giurisprudenziale amministrativo, secondo cui tra le ipotesi che giustificano gli interventi urgenti e preventivi della Prefettura rientra la conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato. In tali situazioni la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi col tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e privata incolumità, che i protagonisti del conflitto abbiano la disponibilità di armi da sparo, anche se l’uso improprio non si è verificato.

Il giudizio di non affidabilità, rimesso a valutazione altamente discrezionale dell’autorità prefettizia, non richiede una condanna penale, ma si basa su una valutazione prognostica circa l’assenza dell’equilibrio psicofisico necessario al possesso e al corretto uso delle armi. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, n. 846 del 2026.

Nel caso di specie, oltre alla denuncia della coniuge, assumono rilievo fatti oggettivi: il rinvenimento di munizioni e armi non denunciate, tra cui una mazza ferrata, una sciabola d’ufficio e proiettili, nonché la temporanea irreperibilità di altre armi. Tali circostanze configurano una palese violazione delle disposizioni del T.U.L.P.S. sugli oneri di custodia e denuncia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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