Inammissibile pretesa status vigile del fuoco su atti presupposti definitivi (TAR Liguria n. 203 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso con cui si chiede l’accertamento dello status di vigile del fuoco e l’immissione nei ruoli quando gli atti che in via presupposta determinano la lesione dedotta — il diniego di iscrizione nell’elenco dei volontari e la successiva cancellazione dalla graduatoria dei richiami — non siano stati impugnati nei termini di decadenza dell’art. 29 cod. proc. amm. L’errore materiale dell’Amministrazione che abbia indotto richiami in servizio non rimuove né supera il provvedimento negativo originario, rimasto efficace e definitivo, e non genera alcun legittimo affidamento tutelabile né sanatoria degli atti presupposti. Ne consegue che la pretesa accertativa e conformativa è preclusa dagli effetti ormai intangibili delle determinazioni sfavorevoli, mentre la tutela speciale prevista per il personale del Corpo presuppone la qualità di appartenente al Corpo stesso, nella componente di ruolo o volontaria legittimamente iscritta.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dello status di vigile del fuoco e la conseguente immissione nei ruoli con efficacia retroattiva, oltre al ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Ha dedotto di avere svolto, dal 23 marzo 2012 al 29 marzo 2016, attività identiche a quelle del personale effettivo, con turnazioni, buste paga, ferie e permessi, e di avere patito un infortunio in servizio l’8 luglio 2014; ha lamentato inoltre di non avere ottenuto l’attestato di “alto rischio” e ha invocato la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
L’Amministrazione ha resistito esponendo che nel 2009 era stato adottato e notificato un provvedimento di diniego di iscrizione nell’elenco dei vigili del fuoco volontari per difetto delle qualità morali e di condotta, a seguito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel 2010 il ricorrente aveva ottenuto il cambio di cognome e, per mero errore, era stato convocato al corso di formazione per volontari, superato il 10 febbraio 2012, ed era stato più volte richiamato in servizio tra il 2012 e il 2015. Accertata l’assenza del presupposto abilitante, il Comando provinciale aveva disposto la cancellazione dalla graduatoria interna dei richiami con atto notificato il 29 marzo 2016, e la domanda di stabilizzazione era stata respinta per difetto dell’iscrizione nell’elenco dei volontari. L’Amministrazione ha eccepito in rito l’inammissibilità o l’irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina preliminarmente l’eccezione in rito. Gli atti che in via presupposta e necessaria determinano la lesione dedotta sono il diniego di iscrizione del 2009 e la cancellazione dalla graduatoria dei richiami del 2016, entrambi notificati al ricorrente. A fronte di tali determinazioni la reazione giurisdizionale avrebbe dovuto essere esercitata nei termini decadenziali di legge. La proposizione del ricorso solo nel 2019, prima dinanzi al Tribunale ordinario e poi per riassunzione innanzi a questo Tribunale, si pone oltre il termine di cui all’art. 29 cod. proc. amm., con conseguente irricevibilità del gravame.
Il rilievo non può essere superato valorizzando l’errore materiale che ha condotto ai richiami in servizio: l’errore non ha mai rimosso né oltrepassato l’originario diniego di iscrizione, rimasto efficace e definitivo, e anzi ha imposto la successiva rettifica del 2016. Gli effetti giuridici degli atti presupposti si sono consolidati e costituiscono ostacolo insuperabile alla pretesa accertativa e conformativa azionata, donde l’originaria inammissibilità dell’azione.
La medesima conclusione discende dall’assetto del contenzioso già esaminato dal Tribunale di La Spezia, che ha delineato i confini della giurisdizione: le domande risarcitorie afferenti all’attività svolta quale volontario o alla pretesa differenziale retributiva attengono a diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario, mentre l’accertamento dello status e l’immissione nei ruoli appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’azione, in quanto strumentalmente diretta alla caducazione di atti presupposti definitivi, è inammissibile.
Nel merito il ricorso sarebbe comunque infondato. Il diniego del 2009 si fonda sulla carenza del requisito delle qualità morali e di condotta richiesto dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, in combinato con l’art. 26 legge n. 53/1989, l’art. 5 d.lgs. n. 217/2005 e l’art. 6 d.P.R. n. 76/2004, in presenza di condanne penalmente significative. L’errore materiale che ha condotto alla frequenza del corso del 2012 e ai richiami non genera affidamento né sanatoria, sicché la cancellazione del 2016 è atto dovuto in assenza del titolo abilitante. La procedura di stabilizzazione richiedeva l’iscrizione da almeno tre anni nell’elenco dei volontari ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, requisito pacificamente insussistente.
Le domande risarcitorie e retributive sono prive di allegazioni specifiche sull’an della responsabilità, sul nesso causale e sulla quantificazione del pregiudizio. Per l’infortunio dell’8 luglio 2014, l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 139/2006 opera esclusivamente a beneficio del personale del Corpo, qualità non posseduta dal ricorrente. L’attestazione di alto rischio è riflesso di uno status non spettante. Le censure di disparità di trattamento presuppongono l’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che difetta perché il ricorrente non ha mai conseguito il requisito abilitante. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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