Atto meramente confermativo e difetto di interesse al ricorso (TAR Campania n. 1942 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, l’atto con cui l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi, è meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Viceversa, costituisce atto di conferma in senso proprio, che sostituisce quello precedente e ne impone l’impugnazione, il provvedimento adottato previo riesame della situazione e rivalutazione degli interessi in gioco. Il giudice amministrativo dichiara inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso l’atto meramente confermativo del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica già espresso su opere identiche, non impugnate a suo tempo.

Il Fatto

Il ricorrente presentava alla competente Soprintendenza un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a un edificio e a muri di cinta. L’Amministrazione riscontrava che le medesime opere erano già state valutate con un parere del 2007 e con un parere del 2010, entrambi negativi, e che la nuova istanza riproponeva, in un unico atto, la valutazione di interventi già oggetto di due distinte domande. Con provvedimento notificato il 26 agosto 2024, opponeva il diniego.

Il ricorrente impugnava quel diniego davanti al TAR Campania, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la tardività del parere e la diversità degli interventi rispetto a quelli già esaminati, con il loro corretto inserimento nel contesto edilizio e ambientale. Si costituivano in giudizio la Soprintendenza e il Ministero della Cultura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità, richiamato anche ai fini dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. Il ricorrente aveva nuovamente richiesto la compatibilità paesaggistica di opere per le quali la Soprintendenza aveva già negato la positiva valutazione. L’Amministrazione, senza svolgere alcuna nuova valutazione, si era richiamata ai pareri già resi e aveva confermato quelli del 2007 e del 2010, mentre la parte privata non aveva offerto elementi diversi e ulteriori di giudizio.

Da qui la qualificazione dell’atto impugnato come meramente confermativo dei pareri già espressi e non impugnati. Il Collegio richiama il criterio distintivo elaborato in giurisprudenza: la differenza tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo dipende dalla circostanza che l’atto successivo sia stato o meno adottato previa nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. È atto di conferma in senso proprio quello preceduto dal riesame della situazione e dalla rivalutazione degli interessi e degli elementi di fatto e di diritto; è invece meramente confermativo, e non impugnabile, quello con cui l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, senza alcuna nuova istruttoria né nuova motivazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642). Solo l’atto di conferma in senso proprio sostituisce l’atto confermato e ne rende necessaria l’impugnazione; l’atto meramente confermativo non onera il ricorrente, e la sua contestazione è inammissibile per difetto di interesse (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2020, n. 2570).

Per completezza, il Tribunale esamina il merito, rilevando che il ricorso è comunque infondato. Il parere impugnato ribadisce le valutazioni già compiute su edificio e muri di cinta: diversa ubicazione, consistenza e copertura, maggiore emersione della costruzione, trasformazione del livello interrato in seminterrato con il lato sud-ovest a vista, movimenti di terra e muri di contenimento che hanno alterato la morfologia del pendio. Il Collegio esclude la rilevanza dell’omessa comunicazione di avvio, per mancata allegazione di elementi specifici idonei a incidere sul contenuto del provvedimento, e della tardività del parere, reso nel termine di novanta giorni di cui all’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Sul punto il Tribunale osserva che il parere del 2010 relativo ai muri di recinzione era già stato impugnato davanti allo stesso giudice, con ricorso respinto. Né il ricorso né la relazione di parte smentiscono le valutazioni del 2007 e del 2010, non essendo allegati elaborati grafici di raffronto tra volumi assentiti e realizzati, né chiarimenti sulla sporgenza effettiva del piano interrato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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