Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il collocamento a domanda (TAR Campania n. 1945 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, purché sussistano i requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile, e rileva ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è un termine di decadenza, ma un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. In tema di trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. Non è cumulabile la rivalutazione monetaria con gli interessi legali sulle prestazioni previdenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 1° maggio 2018, avendo maturato cinquantacinque anni di età e quarantadue anni di servizio. Titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata col sistema misto, ha visto escludere dal calcolo del trattamento di fine servizio il beneficio dei sei scatti stipendiali. Dopo una diffida trasmessa senza esito all’ente previdenziale, ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e alla conseguente rideterminazione.

L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione del diritto per decorso del quinquennio dalla cessazione dal servizio, l’erroneità dell’orientamento del Consiglio di Stato e, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico. Nel merito, dichiara di aderire integralmente all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa di primo grado, richiamando in particolare Cons. Stato, II Sez., n. 4844 del 2023 e Cons. Stato, II Sez., n. 8598 del 2024.

Quanto all’ambito applicativo, la Corte ricostruisce l’istituto muovendo dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dal richiamo all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. La nozione di forze di polizia, definita dall’art. 16 legge n. 121/1981, è ampia e comprende tutto il personale del comparto sicurezza, a prescindere dal collocamento in congedo per età ovvero a domanda, in un quadro di progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale.

Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non è termine decadenziale, ma onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Respinta anche l’eccezione di prescrizione: il dies a quo decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. Essendo l’eccezione in senso proprio, era onere dell’ente indicare specificamente il dies a quo, ciò che non è avvenuto; nel caso concreto, l’ultimo ordinativo di pagamento è successivo alla diffida, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

La Corte ritiene manifestamente infondato anche il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, espressione di discrezionalità legislativa, e l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio mira proprio a evitare disparità tra categorie assimilabili del comparto sicurezza. Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, esso opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale di applicare i sei scatti e di corrispondere la differenza residua, oltre interessi legali. È invece negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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