Scatti stipendiali nel TFS anche per collocamento a riposo su domanda (TAR Campania n. 1944 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spettano al personale delle forze di polizia anche nel caso di collocamento in quiescenza a domanda. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile non configura una decadenza, ma un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, e grava sull’ente previdenziale l’onere di allegare e provare il relativo dies a quo. Non è incostituzionale l’estensione del beneficio, giustificata dall’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio nel comparto sicurezza. Interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato in congedo a domanda con oltre 55 anni di età e 40 anni di servizio, è titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata col sistema misto ed erogata dall’I.N.P.S. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio l’Ente previdenziale ha escluso l’inclusione nella base di calcolo dei cd. sei scatti stipendiali.

Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto all’applicazione dei benefici di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987 e all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, con condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione del TFS, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno, la prescrizione quinquennale e l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa di primo grado, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 4844/2023, i principi del C.G.A.R.S. e la più recente Cons. Stato, Sez. II, n. 8598/2024. L’art. 6-bis riconosce il beneficio al personale che cessa per età, inabilità o decesso e a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo maturato i requisiti previsti.

Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo: non è termine decadenziale, ma onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale osserva che, essendo l’eccezione in senso proprio, spetta all’I.N.P.S. specificare i fatti costitutivi, compreso il dies a quo. Questo non coincide con la cessazione dal servizio, ma con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Poiché l’Istituto non ha provato la data di trasmissione del prospetto di liquidazione e l’ultimo ordinativo risulta seguito dalla diffida, l’eccezione è infondata.

La questione di legittimità costituzionale è respinta: l’attribuzione del beneficio a chi possiede il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio non è irrazionale e persegue l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio nel comparto sicurezza. Il ricorso è accolto; il cumulo tra interessi e rivalutazione è escluso ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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