Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente con commissario ad acta (TAR Campania n. 1900 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce al docente il beneficio della carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece inammissibile quando sia nominato l’organo straordinario, perché l’astreinte perderebbe il carattere composito di stimolo e sanzione, residuando solo quello sanzionatorio in una statuizione non più sussumibile nella nozione di astreinte. Spetta all’Amministrazione provare l’avvenuto adempimento, non al creditore la persistenza dell’inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che accerta il proprio diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta del docente per la formazione professionale, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione all’assegnazione del beneficio.
Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto inadempiente. Il docente ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo di conformarsi al giudicato, con assegnazione di un termine, nomina di un commissario ad acta e condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e la sua ammissibilità, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Nel merito, dalla documentazione emerge che le statuizioni della sentenza non hanno ricevuto esecuzione. Il TAR ha ricordato che l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione, richiamando la propria precedente pronuncia TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, per tutte, Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. È stato quindi ordinato all’Amministrazione di attivare in favore del docente la carta elettronica per gli importi e gli anni scolastici indicati, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, perché provveda entro novanta giorni dalla richiesta del creditore a dare completa esecuzione al titolo, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento e che, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
La domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece respinta, perché non funzionale e utile in presenza della nomina del commissario: il mantenere la misura, nonostante la nomina dell’organo straordinario, le farebbe perdere il carattere composito di stimolo e sanzione. Il Collegio ha richiamato TAR Perugia, sez. I, n. 14 del 2025 e Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 7 del 2019. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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