Ottemperanza per la carta docente del supplente: cessazione della materia e soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 111 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta ed integrale esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più ravvisabile l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia satisfattiva. Tale esito processuale non preclude tuttavia l’esame del merito della domanda, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, che vanno poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, qualora il ricorso risulti fondato. In particolare, l’azione esecutiva è ammissibile quando, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la sentenza sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per l’inizio dell’azione contro la pubblica amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva agito dinanzi al Tribunale Ordinario di Sulmona per il riconoscimento del diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Con sentenza, il Giudice del Lavoro aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico nella misura di euro 500,00 annui.
A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha provveduto ad eseguire spontaneamente la sentenza; la ricorrente ha quindi comunicato l’avvenuto pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in esito all’esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione, la pretesa azionata risultava pienamente soddisfatta. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della ricorrente alla decisione del merito della domanda esecutiva.
Ciò nondimeno, il Collegio ha ritenuto necessario esaminare il merito del ricorso al fine di pronunciarsi sulla domanda di regolazione delle spese di lite. Tale esame ha condotto a ritenere il ricorso fondato, come dimostrato dalla stessa sopravvenuta esecuzione della sentenza. L’ottemperanza era ammissibile, essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, certificato dalla cancelleria, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendosi perfezionata la notificazione della sentenza all’amministrazione.
Alla luce della fondatezza del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della controversia e dell’avvenuta esecuzione, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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