Revoca del nulla osta e permesso per attesa occupazione (TAR Lombardia n. 1557 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e sia successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. La mera promessa occupazionale, non seguita dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno, non integra tale presupposto. Pertanto, una volta intervenuta la rinuncia del datore di lavoro alla quota e la conseguente indisponibilità all’assunzione, l’Amministrazione è tenuta a revocare il nulla osta già rilasciato. La circolare ministeriale richiamata dal ricorrente non può derogare alle disposizioni legislative in materia.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società presentava istanza di nulla osta per motivi di lavoro subordinato in favore di un cittadino tunisino, nell’ambito delle quote del D.P.C.M. 27 settembre 2023. Il nulla osta veniva rilasciato e notificato al datore di lavoro tramite l’applicativo SPI 2.0.
In seguito il datore di lavoro comunicava la rinuncia alla quota per cessazione dell’attività. La Prefettura avviava il procedimento di revoca. Il lavoratore, a mezzo del proprio legale, chiedeva la convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del Modello 209, finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998. La Prefettura revocava definitivamente il nulla osta; il ricorrente impugnava il provvedimento, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto alla dedotta violazione del diritto di partecipazione, la censura è smentita in fatto: la comunicazione di avvio del procedimento di revoca risulta notificata anche al lavoratore all’indirizzo PEC che egli stesso aveva indicato. Nessuna lesione del diritto partecipativo è ravvisabile.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il provvedimento di revoca è assistito da ampia motivazione e prende posizione sulla richiesta di permesso per attesa occupazione. L’Amministrazione ha osservato che la titolarità della quota impegnata sul sistema SPI resta in capo al datore di lavoro promittente e che l’istituto dell’art. 22, comma 11, presuppone la preesistente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, circostanza non configurabile nel caso di specie.
Il Tribunale muove dall’art. 22, comma 6, del D.lgs. n. 286/1998, che individua quali parti del contratto di soggiorno il datore di lavoro richiedente e il lavoratore. Tale necessità mira a evitare elusioni della disciplina sull’ingresso per lavoro subordinato, impedendo che il nulla osta venga rilasciato su dichiarazioni di datori non realmente intenzionati all’assunzione.
Sul piano fattuale, il ricorrente non ha dedotto di disporre, fin dall’origine, di una diversa possibilità occupazionale idonea alla stipula del contratto entro il termine di legge. L’instaurazione di un rapporto al di fuori della procedura dei flussi altererebbe la logica programmatoria delle politiche migratorie di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 286/1998.
La norma è chiara nel subordinare il rilascio del permesso per attesa occupazione alla valida instaurazione e alla successiva cessazione del rapporto. Il Collegio aderisce al più recente orientamento (Cons. Stato, Sez. III, n. 4679 del 2025; id., n. 3158 del 2025; id., n. 2403 del 2025). Dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta. Il richiamo alla circolare ministeriale del 2007 non è utile, non potendo derogare alle disposizioni legislative. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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