Condono edilizio, onere probatorio sulla data delle opere e vincolo sopravvenuto (TAR Campania n. 1903 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere di provare che le opere e i manufatti siano anteriori alla data di imposizione del vincolo di inedificabilità grava sull’istante, quale presupposto per rimuovere la causa ostativa alla sanatoria. Tale onere non è assolto mediante dichiarazioni di soggetti privati o perizia di parte, occorrendo elementi concreti, specifici e rigorosi. Qualora risulti che opere siano state realizzate in pendenza del procedimento di condono, la situazione di fatto non può essere modificata e il diniego di sanatoria è legittimo anche rispetto alle opere anteriori al vincolo. La carenza documentale non riscontrata nei termini integra autonoma ragione di improcedibilità della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato rurale con destinazione a deposito agricolo, impugna il diniego definitivo delle domande di condono edilizio presentate dalla propria dante causa ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994. Il manufatto era stato concesso in comodato gratuito a terzi, che secondo l’amministrazione ne avevano mutato la destinazione d’uso da deposito ad attività turistico-ricettiva, con realizzazione di opere interne.

Il Comune resistente ha respinto la sanatoria per plurime ragioni: ubicazione in zona soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità, improcedibilità per carenza documentale non riscontrata nei termini e realizzazione di abusi successivi al condono. Il ricorrente deduce la natura meramente interna degli interventi, l’assenza di modifiche a sagoma, volumetria e prospetti, e la mancata trasmissione della pratica alla Soprintendenza per la valutazione paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso, ritenendolo infondato. La questione centrale riguarda la ripartizione dell’onere probatorio in materia di condono edilizio, con specifico riferimento alla data di realizzazione delle opere rispetto al vincolo di inedificabilità sopravvenuto.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui spetta all’istante la prova della preesistenza delle opere alla data di imposizione del vincolo, così da rimuovere la causa ostativa alla sanatoria prevista dall’art. 33 della legge n. 47/1985. Solo elementi concreti, specifici e rigorosi, non mere allegazioni, sono idonei ad assolvere tale onere.

Nel caso di specie, la difesa del ricorrente ha prodotto dichiarazioni di soggetti privati e una perizia giurata. Tali elementi, secondo il Collegio, non provano con certezza né con probabilità la data di realizzazione dell’immobile. Le opere oggetto del condono del 1986 risultano anteriori al vincolo, ma il Tribunale rileva che, con evidente continuità, sono state realizzate opere in pendenza del primo condono, in violazione del principio per cui la situazione di fatto non può essere modificata mentre la sanatoria è in corso di definizione.

Mancando la prova che tutte le opere siano antecedenti al vincolo intervenuto nel 1987, e risultando invece provata la realizzazione di opere in pendenza del condono, il ricorso non può essere accolto. Restano assorbite le ulteriori censure, ivi compresa quella relativa alla mancata attivazione del procedimento di valutazione paesaggistica, non necessaria in presenza di abuso insanabile per la collocazione in area vincolata. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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