La crisi della finanza pubblica esclude l’astreinte nell’ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 1841 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione che eccepisce l’avvenuto adempimento è tenuta a provarlo, non potendo limitarsi a una difesa di mero stile. Il Commissario ad acta può essere nominato sin d’ora e, se dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, senza compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non va irrogata quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono le altre ragioni ostative previste dalla norma, apprezzate discrezionalmente dal giudice.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per la formazione professionale, erogato tramite la carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza del Tribunale di Salerno ha accertato il diritto e condannato l’amministrazione all’assegnazione del beneficio.

Notificato il titolo e formatosi il giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di conformazione, la condanna al pagamento, la fissazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata prima di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto piena esecuzione. L’amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, ricordando che in tema di onere della prova dell’adempimento vale il principio delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di attivazione della carta elettronica entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega. Il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Spetta al giudice dell’ottemperanza valutare se le circostanze addotte assumano rilievo. Nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna. Le spese, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *