Ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. per esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3162 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 impone all’amministrazione dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Decorso inutilmente tale termine, il creditore può legittimamente agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il quale accoglie la domanda e assegna all’amministrazione un termine per ottemperare, con nomina sin da ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. L’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dal medesimo art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, costituisce lo strumento attraverso cui il commissario ad acta può dare esecuzione coattiva al giudicato anche in caso di incapienza dei fondi destinati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione del beneficio per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, veniva notificata all’amministrazione in data 28 maggio 2025. Non essendo seguito alcun adempimento, e decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria, ed era stato inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La notifica del ricorso, avvenuta in data 15 gennaio 2026, risultava rituale.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata e l’amministrazione è stata condannata a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, avrà il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla richiesta. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
In considerazione della natura seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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