Art. 1253.
Effetti della confusione
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1253.
Effetti della confusione
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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