Pensione di guerra, reddito della prima casa rileva al lordo delle deduzioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 41 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del requisito reddituale previsto per la pensione di guerra dall’art. 70 del D.P.R. n. 915/1978, il riferimento al reddito annuo complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche «al lordo degli oneri deducibili» individua il reddito complessivo e non il reddito imponibile. In esso confluisce anche il reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale, la cui deduzione opera solo ai fini del calcolo dell’imposta e non incide sul limite di legge. Il richiamo contenuto nella norma integra un rinvio formale al complesso delle norme regolatrici dell’istituto tributario, e non un rinvio materiale alla disciplina vigente in un determinato momento storico. Non è enucleabile dall’ordinamento un principio generale di irrilevanza del reddito della prima casa rispetto a qualsivoglia trattamento erogato dalla pubblica amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di guerra nella qualità di orfana maggiorenne inabile al lavoro, ha impugnato la determinazione con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato ha revocato il trattamento a decorrere dal 01.10.2023. Il provvedimento si fonda sul superamento del limite reddituale di cui all’art. 70 del D.P.R. n. 915/1978, fissato per l’anno 2023, con riferimento ai redditi 2022, in euro 17.828,64: la ricorrente aveva dichiarato un reddito IRPEF lordo di euro 18.039,00, comprensivo del reddito della casa di abitazione.
Escludendo tale componente, il reddito si sarebbe attestato su euro 17.747,00, sotto la soglia normativa. Da qui la domanda di annullamento, fondata sull’assunto che il reddito del fabbricato adibito ad abitazione non concorra alla formazione del reddito complessivo rilevante. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto, richiamando il tenore letterale della norma e la qualificazione della detrazione per la prima casa come onere deducibile.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il giudice ricostruisce la portata dell’art. 70 del D.P.R. n. 915/1978, che assume a riferimento il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF «al lordo degli oneri deducibili». Il reddito complessivo, osserva la Corte, corrisponde alla sommatoria di tutti i redditi imputabili alla persona prima dell’applicazione delle deduzioni, che operano ai soli fini del calcolo dell’imposta. Distinto è il reddito imponibile, risultante dalla differenza tra reddito complessivo e oneri deducibili. Rileva, ai fini del requisito, il dato del reddito complessivo, non quello del reddito imponibile.
La tesi della ricorrente muove da una lettura del richiamo normativo come rinvio statico alla disciplina dell’imposta vigente al momento dell’emanazione del testo unico. La Corte la respinge: la voluntas legis emergente dal tenore letterale della disposizione è quella di riferirsi alla nozione di reddito complessivo propria dell’ordinamento tributario, e non alla disciplina dell’imposta storicamente determinata. Il riferimento, quindi, integra un rinvio formale al complesso di norme che regolano l’istituto, e non un rinvio materiale a un atto di cui la norma intende far proprio il contenuto dispositivo.
A sostegno, il giudice valorizza la giurisprudenza costituzionale: la Corte cost. n. 6/1994, che fonda la natura mobile del rinvio sulla lettera della norma di richiamo e sui contenuti della norma richiamata; e la Corte cost. n. 311/1993, che delinea una presunzione favorevole al rinvio formale quando il richiamo si riferisca genericamente a un complesso di norme. A ciò si aggiunge il richiamo alle Sezioni di Appello della Corte dei conti (Sez. II, n. 195/2024), che hanno già affermato il riferimento al reddito complessivo e non a quello imponibile.
Nel percorso argomentativo il giudice ricorda anche la qualificazione della pensione di guerra: l’art. 1 del D.P.R. n. 915/1978 la definisce atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarietà dello Stato, con la conseguenza che la disciplina prescinde dal concetto di capacità contributiva e che non è invocabile il principio dell’irrilevanza del reddito della prima casa desumibile da disposizioni regolanti trattamenti eterogenei per ratio e finalità. Mancando una lacuna dell’ordinamento, il superamento del limite reddituale è stato correttamente accertato, con conseguente legittimità della revoca. Le spese sono integralmente compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.