Inammissibilità del parere sui criteri di applicazione dell’art. 4-bis d.l. n. 13/2023 per assenza di astrattezza (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 8 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa come sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici. La richiesta di parere è inammissibile quando non presenta i caratteri della generalità ed astrattezza, ovvero quando è diretta a ottenere indicazioni concrete per la risoluzione di questioni afferenti al contenuto attuale dell’attività gestionale dell’ente. Il quesito che sottopone alla Sezione un fatto gestionale specifico, imponendo un’istruttoria del caso concreto e l’analisi di atti presupposti, determina un’ingerenza nella concreta attività dell’amministrazione e una non consentita cogestione amministrativa.

Il Fatto

Il Comune di Varallo ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte. Con deliberazione di Giunta Comunale era stata sospesa la liquidazione del 30% dell’indennità di risultato del Segretario Generale e dei Responsabili di servizio, in ragione del mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo ai tempi di pagamento, sulla base delle previsioni di cui all’art. 4-bis d.l. n. 13/2023, convertito con legge n. 41/2023.

L’ente riferiva che il rallentamento dei pagamenti, operato nel mese di dicembre 2024 dal solo Responsabile Finanziario per limitare la spesa per interessi passivi derivante dal ricorso all’anticipazione di tesoreria, aveva generato lo sforamento del tempo medio ponderato di ritardo esclusivamente nel quarto trimestre, senza incidere sull’indicatore di tempestività dei pagamenti. Ciò premesso, il Comune chiedeva se fosse corretta l’applicazione della decurtazione nei confronti di tutti i Responsabili di servizio, anche nei settori in cui non si era registrato alcun ritardo.

La Motivazione della Corte

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è stata ritenuta pienamente ammissibile, provenendo da un Comune tramite il C.A.L. ed essendo firmata dal Sindaco, organo cui è conferita la rappresentanza legale dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ha riconosciuto che la disposizione richiamata dall’ente — l’art. 4-bis d.l. n. 13/2023 — attiene alle modalità di gestione delle spese di personale nelle pubbliche amministrazioni ed è collegata a esigenze di coordinamento della finanza pubblica, risultando pertanto riconducibile alla materia della contabilità pubblica. In tal senso depone anche il precedente della Sezione di controllo per l’Umbria, che ha ammesso richieste di parere relative alla medesima norma.

Tuttavia, la Sezione ha rilevato che il quesito formulato dal Comune non poneva un dubbio interpretativo di portata generale sulla normativa, ma sottoponeva un fatto gestionale specifico, caratterizzato da circostanze concrete ampiamente illustrate. Per esprimere un giudizio sulla legittimità della decurtazione sarebbe stato necessario espletare un’articolata istruttoria, analizzando atti presupposti quali il Piano della Performance e le modalità di declinazione degli obiettivi in esso contenuti.

La Sezione ha quindi concluso che l’espressione del parere avrebbe determinato un’ingerenza nella concreta attività dell’ente e una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà della magistratura contabile. Inoltre, le valutazioni richieste avrebbero generato interferenze con le funzioni giurisdizionali del giudice ordinario, investito delle controversie relative al rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti pubblici. Richiamando il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie n. 24/2019/QMIG, la funzione consultiva non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte di organi giudiziari.

Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di parere è stata dichiarata inammissibile per difetto dei caratteri di generalità ed astrattezza, avendo a oggetto atti e casi gestionali specifici e rimandando a una consulenza non consentita a un organo magistratuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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