Accesso agli atti e nesso di strumentalità necessaria: onere probatorio aggravato (TAR Campania n. 1677 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso documentale ex art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 non coincide con la legittimazione all’impugnazione e va riconosciuta a chi dimostri che gli atti richiesti spieghino effetti diretti o indiretti nella propria sfera giuridica. Il diritto di accesso non si atteggia però ad azione popolare diretta a un controllo generalizzato sull’amministrazione: l’istante deve allegare un interesse personale, concreto e attuale e provare il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale da curare o tutelare. Un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive non è sufficiente. La domanda di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, funzionale a un controllo diffuso sull’azione amministrativa, non può essere impiegata per scavalcare i limiti propri dell’accesso documentale perseguendo finalità personali.
Il Fatto
Una società ha impugnato il diniego formatosi per silenzio serbato dall’ASL sull’istanza con cui aveva chiesto copia dello schema di contratto approvato con l’indizione degli atti di gara, del contratto stipulato o in via di stipulazione, del verbale di sopralluogo, della richiesta di chiarimenti dell’ANAC e della relazione delle competenti unità operative.
L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione, per mancata proposizione di istanza istruttoria nel precedente giudizio e per la natura illecita dell’interesse azionato, deducendo in ogni caso l’infondatezza. Nelle more la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per il verbale di sopralluogo e il contratto stipulato, già acquisiti, ribadendo l’interesse per la restante documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione ai documenti medio tempore depositati in giudizio, essendo stata soddisfatta la pretesa ostensiva.
Per la parte residua, il Tribunale ha prescisso dalle eccezioni dell’Amministrazione, respingendo la domanda ex art. 116 c.p.a. sul piano del merito. Il Collegio ha richiamato i presupposti rigorosi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, ribadendo che la situazione giuridicamente tutelata è nozione più ampia dell’interesse all’impugnazione, ma non consente a chiunque l’accesso agli atti amministrativi.
Muovendo da tale premessa, il Tribunale ha escluso la legittimazione della ricorrente. Quanto all’asserita qualità di gestore del parcheggio, ha richiamato una propria precedente pronuncia secondo cui la concessione è pacificamente scaduta; quanto alla posizione di operatore del settore, ha rilevato che gli atti residui non risultano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nella sfera giuridica dell’istante.
Con riguardo allo schema di contratto, i cui effetti sono superati da quelli del contratto già stipulato e consegnato, e al carteggio con l’ANAC, sviluppatosi su segnalazione della stessa ricorrente, il Collegio ha osservato che le esigenze di tutela trovano causa nella condotta amministrativa espressa nei provvedimenti già conosciuti e impugnati. Le motivazioni dell’istanza si sono rivelate generiche, non essendo stata provata la strumentalità necessaria imposta dall’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 19/2020 e di Ad. Plen. n. 4/2021.
Infine, il Tribunale ha escluso anche la pretesa sub specie di accesso civico generalizzato. L’interesse conoscitivo della ricorrente si innesta su una situazione di pregressa conflittualità con l’ASL, connessa ai plurimi contenziosi in essere: uno strumento funzionale a scopi pubblicistici non può essere utilizzato per fini personali ed egoistici, scavalcando i limiti dell’accesso documentale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese di lite, liquidate in favore dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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