Transazione in corso di giudizio e improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 1679 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta transazione tra le parti, con la quale l’amministrazione assuma una specifica obbligazione satisfattiva dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, realizza un nuovo assetto d’interessi e determina la carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso. L’eventuale inadempimento della P.A., nei tempi pattuiti, potrà formare oggetto di autonoma tutela davanti all’autorità giudiziaria. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
I ricorrenti, nudi proprietari e usufruttuari di suoli ricadenti nella località interessata, impugnavano davanti al TAR Campania la delibera di Giunta comunale con cui era stato approvato il Piano urbanistico attuativo — Piano degli insediamenti produttivi AP-01. Deducenano la reiterazione immotivata del vincolo preordinato all’esproprio, l’obliterazione delle osservazioni procedimentali, il deficit istruttorio e motivazionale, nonché l’irragionevole localizzazione di parcheggi pubblici su lotti esterni alla zona PIP perimetrata dal PUC e disagevolmente accessibili.
Il Comune resisteva, eccependo inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, e depositava gli atti recanti l’esame delle osservazioni. I ricorrenti proponevano poi motivi aggiunti avverso tali atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, le parti hanno depositato un atto di transazione, debitamente approvato, con il quale il Comune si è impegnato ad approvare, entro un termine pluriennale, un nuovo Piano degli insediamenti produttivi secondo modalità che i ricorrenti hanno ritenuto satisfattive del proprio interesse.
Da tale pattuizione il Tribunale desume che la transazione ha realizzato un nuovo assetto di interessi tra le parti, con l’assunzione, in capo alla P.A., di una specifica obbligazione.
Ne consegue che l’interesse sostanziale azionato con il ricorso ha trovato composizione, con il risultato che la pronuncia di merito non è più necessaria: il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio precisa che resta fermo il diritto dei ricorrenti di impugnare il nuovo strumento, se dovesse risultare difforme rispetto alla pattuizione sopravvenuta, e che la mancata esecuzione dell’obbligazione nei tempi indicati potrà costituire oggetto di successiva tutela giurisdizionale.
La natura formale della decisione, non implicando accertamento nel merito delle censure, giustifica infine la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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