Niente qualità di agente contabile per consiglieri di società partecipate dopo incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 109 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale determina il venir meno della loro legittimazione passiva nel giudizio di conto. Non è configurabile l’agente contabile di fatto in capo a chi, per conflitto di interesse, non ha la disponibilità delle partecipazioni societarie, difettando il requisito del maneggio. Il giudizio sul conto proposto nei confronti di soggetto privo della qualità di agente contabile è improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto effettivamente legittimato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti è stata chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2022, reso dal convenuto nella qualità di consegnatario delle quote di partecipazione detenute dalla Regione in una società per azioni a partecipazione regionale, in ragione della carica di consigliere ricoperta nella medesima compagine.
Il Magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione, rilevando da un lato l’assenza di un valido atto di parifica, dall’altro il difetto della qualità di agente contabile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, nessuno è comparso per il convenuto né per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione, relativa alla mancanza di un valido atto di parifica. Sul punto osserva che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c. e che, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale. Richiama, in proposito, il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Il passaggio decisivo riguarda però la qualifica soggettiva del convenuto. Dagli accertamenti istruttori emerge che egli, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di consigliere della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualificava come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione nelle assemblee delle società partecipate. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte sottolinea che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, anzi impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate. Ciò collide con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto, e dunque, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c..
Caduta la norma che fondava la qualifica ex lege, non può più affermarsi la qualità di agente contabile del convenuto in quanto consigliere della società, né può sostenersi che egli sia comunque agente contabile di fatto, non avendo il maneggio delle partecipazioni. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva e la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
Il Collegio precisa che tale pronuncia non definisce la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parifica, ferme restando le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in ragione della natura officiosa del giudizio, della fondatezza su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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