Responsabilità amministrativa del dirigente sanitario per appalti non eseguiti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 60 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di azienda sanitaria che attesta la regolare esecuzione di lavori in realtà mai compiuti e ne autorizza il pagamento in favore dell’impresa aggiudicatrice risponde a titolo di dolo del danno erariale corrispondente ai corrispettivi indebitamente erogati. Il danno non coincide con l’eventuale alterazione dell’aggiudicazione, non dimostrabile in termini di condizioni migliori, ma con la remunerazione consapevole di prestazioni inesistenti. La fraudolenta modalità di occultamento dell’inesecuzione integra l’occultamento doloso del danno e rende infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale riferita ai pagamenti anteriori. La numerosità degli appalti e l’assenza di riscontri documentali sull’esecuzione rendono gravemente colpevole l’omessa verifica del dirigente.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il dirigente di un’azienda sanitaria locale per responsabilità amministrativa, in relazione a una molteplicità di gare d’appalto per la manutenzione degli immobili aziendali, riferite al periodo luglio 2013 – marzo 2018. Nel procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze erano stati contestati al dirigente corruzione propria, frode in pubbliche forniture e falso ideologico, con l’alterazione della selezione delle imprese e la certificazione di lavori non eseguiti.
Il danno erariale è stato articolato in tre capitoli: danno diretto per i corrispettivi pagati dall’azienda sanitaria, danno da disservizio per il funzionamento della commissione interna di riesame e danno da interruzione del nesso sinallagmatico per le energie lavorative distratte. Il convenuto ha eccepito la nullità dell’azione erariale, l’inesistenza di un occultamento doloso e la prescrizione del danno anteriore al 7 dicembre 2017.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente rilevato che l’integrazione della domanda, disposta con ordinanza n° 193/2023 ed effettuata dalla Procura regionale, ha sanato le carenze illustrative della citazione. I fatti posti a fondamento dell’azione coincidono con quelli del procedimento penale a carico del convenuto, che pertanto li conosceva e ha potuto argomentare esaustivamente.
Sul merito, la Corte ha tratto dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP il 23 marzo 2018 il quadro probatorio di riferimento. Da essa emerge che il convenuto presiedeva sempre la commissione aggiudicatrice e che l’inesecuzione dei lavori era desunta dalla localizzazione delle utenze degli operai, mai recatisi nei territori di esecuzione, nonché dall’assenza di riferimenti ai cantieri nelle intercettazioni telefoniche.
Per le quindici gare elencate nella tabella 2 della richiesta di rinvio a giudizio sussiste un concreto elemento oggettivo che corrobora l’omessa esecuzione: il non esservi stati adibiti gli operai indicati. La modalità di celamento dell’esecuzione inesistente rende palese l’occultamento doloso del danno, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione almeno in parte qua.
La Corte ha ritenuto indubbia la consapevolezza del convenuto, anche in virtù della numerosità degli appalti, che rende gravemente colpevole l’omessa verifica sull’esecuzione. Il dolo non è eliso dalle dichiarazioni rese nell’interrogatorio, ove il convenuto ha ammesso di non essere in grado di dire se i lavori fossero stati eseguiti e di aver ricevuto denaro dall’imprenditore.
Il danno primario non consiste nell’alterazione delle aggiudicazioni, non dimostrabile in termini di condizioni migliori, ma nella remunerazione consapevole di lavori inesistenti: esso equivale ai corrispettivi pagati per i quindici appalti, pari a 1.874.343,60 euro, oltre rivalutazione monetaria. Il danno da disservizio è stato ridotto a 7.000 euro, proporzionato al numero degli appalti provati, e quello da interruzione del nesso sinallagmatico dimezzato a 80.000 euro, per la condotta largamente omissiva. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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