Ottemperanza e conversione del rito nel giudizio amministrativo (TAR Campania n. 1576 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rigetto della domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve disporre la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., quando le domande di annullamento e di risarcimento proposte con i restanti motivi siano state introdotte entro il termine di decadenza di cui all’art. 41 cod. proc. amm. e non entro il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. L’effetto conformativo del giudicato di annullamento si esaurisce nell’obbligo di rinnovare l’istruttoria, senza imporre specifiche modalità esecutive ulteriori. L’Amministrazione che, con una nuova istruttoria, riesamini l’istanza e concluda in senso negativo non viola il giudicato, restando l’esito impugnabile per vizi di legittimità diversi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 2750 del 2023, con la quale era stato annullato, per difetto di istruttoria, il diniego di un permesso di costruire in sanatoria relativo a un intervento di sostituzione edilizia con modifica della sagoma. La sentenza aveva censurato il Comune per aver omesso di accertare l’effettivo ricadere dell’immobile in zona vincolata.
Dopo la sentenza, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha riesaminato l’istanza, ha confermato il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione, unitamente alla sanzione pecuniaria. I ricorrenti hanno dedotto la nullità dell’atto per violazione ed elusione del giudicato e, in via subordinata, l’illegittimità dei provvedimenti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il primo motivo, relativo alla violazione del giudicato. L’effetto conformativo della sentenza di annullamento imponeva al Comune soltanto di rinnovare l’istruttoria per verificare la reale insistenza del manufatto nella fascia di rispetto posta a tutela del corso d’acqua.
Il Comune ha dato esecuzione al giudicato acquisendo il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal competente settore il 21 ottobre 2024. Da tale documento risulta che gli immobili ricadono nel tratto a monte di quello dichiarato paesaggisticamente irrilevante, con conseguente permanenza del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera c), d.lgs. n. 42/2004.
I ricorrenti sostenevano che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una concreta misurazione sul campo dei confini del vincolo, suggerendo tre possibili modalità operative. Il Tribunale ha respinto la censura, rilevando che il giudicato si limitava a imporre la rinnovazione dell’istruttoria, senza prescrivere l’effettiva misurazione del tratto vincolato.
Ne è derivata l’infondatezza della domanda di nullità. Sui restanti motivi, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui, quando l’Amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento, l’interessato può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza, il quale è chiamato a qualificare le domande e a distinguere quelle attinenti all’ottemperanza da quelle relative al prosieguo dell’azione amministrativa.
Al rigetto della domanda di nullità consegue l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse solo in caso di accoglimento. Poiché la domanda di nullità è stata rigettata, il Tribunale ha disposto la conversione del rito per la trattazione delle domande di annullamento e di risarcimento innanzi al giudice competente per la cognizione, sussistendone i presupposti processuali. Le spese sono state rinviate alla definizione integrale del giudizio.
Nota della Redazione
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