Revoca contributi emittenti locali illegittima senza istruttoria e motivazione (TAR Lazio n. 14807 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali, l’Amministrazione può legittimamente utilizzare le risultanze delle indagini penali quale fonte del proprio convincimento, anche in via esclusiva, purché le sottoponga a un autonomo vaglio critico svincolato dalla valutazione operata in sede penale. Il provvedimento di revoca fondato sul mero recepimento degli esiti investigativi, senza indicazione degli atti istruttori compiuti e senza puntuale confronto con le controdeduzioni dell’interessato, è affetto da difetto di istruttoria e da motivazione apparente. Gli artt. 5, comma 8, e 8, comma 1, del d.P.R. n. 146/2017 impongono controlli idonei ed effettivi e l’adozione della revoca in esito a un procedimento in contraddittorio. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Ministero ha disposto la revoca dei contributi spettanti alle emittenti televisive locali per le annualità 2023 e 2024, nonché la sospensione della relativa procedura di recupero. La revoca è stata adottata in ragione delle risultanze di un’indagine della Guardia di Finanza, nell’ambito della quale è stata ipotizzata l’indebita percezione di contributi pubblici mediante l’indicazione di dipendenti ritenuti fittizi.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’annualità 2025, deducendo le stesse censure. La questione giunge davanti al giudice amministrativo per verificare se l’Amministrazione abbia fondato la propria determinazione in modo autonomo o si sia limitata a recepire gli esiti investigativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, riconducendoli a un unitario difetto di istruttoria e di motivazione che permea in modo omogeneo i provvedimenti impugnati.
Dall’esame della determina emerge che l’Amministrazione ha fondato la propria determinazione esclusivamente sugli esiti delle indagini penali, senza dare conto di un’autonoma attività istruttoria né di un effettivo vaglio critico dei risultati. Significativa è la clausola in cui l’Amministrazione afferma di aver operato “tenuto conto” dell’esito dell’attività investigativa: formula meramente recettiva che non esplicita né il contenuto dell’asserita verifica ministeriale, né le modalità con cui essa sarebbe stata condotta.
Il Collegio precisa di non ritenere che all’Amministrazione fosse precluso valorizzare le risultanze penali, anche in via esclusiva. Tuttavia, secondo il precedente richiamato dalla stessa ricorrente (TAR Lazio, Sez. IV, n. 9343 del 2026), tali elementi sono utilizzabili solo se sottoposti a un autonomo vaglio critico, svincolato dalla sede penale e inserito in una considerazione complessiva del quadro probatorio. Nel caso di specie tale vaglio non risulta in alcun modo esplicitato: gli esiti investigativi sono assunti come parametro di verità già consolidato, anziché come materiale da verificare.
La modalità procedimentale seguita contrasta con la disciplina di settore. L’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 146/2017 impone che il Ministero effettui idonei controlli; l’art. 8, comma 1 richiede che la revoca sia adottata in esito a un procedimento in contraddittorio, sulla base di accertamenti effettivi. L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare analiticamente gli apporti conoscitivi offerti dal ricorrente, confrontarli con le risultanze valutate e dar conto in motivazione delle ragioni della loro non condivisibilità.
Il generico riferimento a una “verifica effettuata dal Ministero” non colma la lacuna: non è descritta, non è supportata da indicazioni concrete e non è suscettibile di controllo giurisdizionale. Il provvedimento si fonda dunque su una motivazione meramente apparente, risolvendosi in un acritico recepimento delle risultanze investigative. Da ciò consegue l’illegittimità degli atti impugnati, che vengono annullati, restando assorbite le ulteriori censure.
Nota della Redazione
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