Proroga illegittima dei termini di gara e reviviscenza dell’offerta tempestiva (Cons. Stato n. 6665 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini di presentazione delle offerte, disposta dalla stazione appaltante, è legittima solo in presenza di un malfunzionamento del sistema informatico, di un chiarimento tardivo o di una modifica sostanziale dei documenti di gara. Il concorrente che, all’indomani della proroga, presenti una nuova offerta non per questo acquiesce alla proroga stessa, poiché l’acquiescenza richiede atti o comportamenti univoci e non è ravvisabile quando il concorrente agisca nella logica competitiva della gara. In caso di proroga illegittima, la seconda offerta decade e rivive la prima, tempestivamente presentata, con conseguente regressione della procedura alla fase antecedente. Il malfunzionamento oggettivo del sistema, allegato per la prima volta in appello, integra motivazione postuma e come tale è inammissibile.

Il Fatto

Una Regione indice una gara d’appalto per l’acquisto e l’implementazione di un sistema quantistico destinato alla propria struttura informatica. L’aggiudicazione, disposta in favore di una società, viene impugnata dalla seconda classificata per la nullità del contratto di avvalimento e per la violazione dell’art. 92 del codice dei contratti, avendo l’amministrazione disposto, il giorno stesso della scadenza, una proroga del termine per la presentazione delle domande.

Il giudice di prime cure rigetta le eccezioni di tardività e di acquiescenza e accoglie il ricorso, ritenendo insussistenti le condizioni di legge per la proroga. Propone appello la Regione, deducendo l’acquiescenza della controinteressata, il malfunzionamento oggettivo del sistema e l’assenza di valide offerte. La controinteressata resiste e propone appello incidentale sulla regressione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta innanzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, poiché l’amministrazione ha gravato la sentenza anche per non essere stato considerato il lamentato malfunzionamento del sistema di caricamento informatico.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La presentazione di una nuova offerta dopo la proroga non integra acquiescenza: questa esige atti o comportamenti univoci, liberamente posti in essere dal destinatario, tali da dimostrare la chiara volontà di accettarne gli effetti. Nel settore degli appalti, la logica fortemente competitiva e il dies a quo dell’impugnazione, coincidente con l’aggiudicazione finale, impongono un rigore ancora maggiore. La concorrente, quindi, può formulare una seconda offerta senza rinunziare alla prima, sicché in caso di proroga illegittima la seconda decade e rivive la prima.

Il secondo motivo non è accolto. Dall’esame dell’atto di proroga emergono mere difficoltà operative — barriere linguistiche, uso della firma digitale, fusi orari — tutte superabili da un operatore accorto. La relazione tecnica prodotta dalla Regione solo in appello, attestante un malfunzionamento oggettivo, costituisce motivazione postuma e come tale è inammissibile, non essendo mai emersa nel provvedimento.

Anche il terzo e il quarto motivo sono respinti: dall’annullamento dell’aggiudicazione e della proroga, con effetti ex tunc, discende la reviviscenza della prima offerta, che la stazione appaltante valuterà in termini di convenienza. Quanto all’appello incidentale, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta non conveniente, come previsto dall’art. 108, comma 10, del codice dei contratti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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