Obbligo di ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1484 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Spetta all’amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento al titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza, con facoltà di delega, e precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono integrare le “altre ragioni ostative” che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., giustificano il diniego dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario del lavoro aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, condannando l’amministrazione al conferimento del valore complessivo di € 2.500,00 e al pagamento delle spese processuali. Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e certificato come passato in giudicato.

Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiarasse l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, la condannasse al pagamento delle somme dovute, assegnasse un termine per adempiere e nominasse un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Nessun dubbio sul fatto che le statuizioni del titolo non abbiano ricevuto esecuzione.

Sul piano probatorio, il Tribunale ha ricordato che l’onere di dimostrare l’adempimento grava sull’amministrazione debitrice, richiamando la propria precedente pronuncia e, per tutte, le Sezioni Unite n. 13533 del 2001. L’amministrazione intimata non ha provato l’avvenuto pagamento, sicché il ricorso è stato accolto.

In esecuzione del titolo, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di attivare in favore della parte la carta elettronica del docente per l’importo indicato, entro il termine di novanta giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega, prevedendo che l’organo straordinario si insedi su istanza della parte ricorrente e provveda entro novanta giorni.

Il Tribunale ha precisato che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, con il reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha riconosciuto la compatibilità astratta dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione ma ne ha subordinato l’applicazione alla verifica delle altre ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico hanno giustificato, in concreto, il diniego della penalità di mora. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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