Qualificazione dell’istanza di accesso e rimedi esperibili (TAR Abruzzo n. 586 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’istanza di accesso, al di là del nomen iuris attribuito dal richiedente, deve essere compiuta dal giudice in base al contenuto sostanziale della richiesta. L’istanza con cui un privato chiede l’ostensione di documenti afferenti a un procedimento amministrativo che lo riguarda direttamente, in quanto titolare di una posizione qualificata, integra un’ipotesi di accesso documentale ex legge n. 241/1990 e non di accesso civico generalizzato. Ne consegue che la mancata risposta dell’Amministrazione configura un’ipotesi di silenzio-rifiuto, da impugnare ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., e non un silenzio inadempimento azionabile con il rito speciale di cui agli artt. 117 e 117-bis cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso il silenzio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo confinante con quello del controinteressato, segnalava al Comune irregolarità urbanistico-edilizie relative a un fabbricato in costruzione. Dopo l’avvio del procedimento da parte dell’Ente, rimasto senza esito, presentava istanza di accesso qualificata come accesso civico generalizzato, per ottenere copia di tutta la documentazione relativa alle verifiche compiute. Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento e successivamente una diffida, senza riscontro, la ricorrente proponeva ricorso per il silenzio dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’inerzia del Comune. Il controinteressato si costituiva eccependo tardività e inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di ammissibilità del ricorso. Ha osservato che, al di là della qualificazione formale data dalla ricorrente, l’istanza presentata al Comune doveva essere sostanzialmente inquadrata come richiesta di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990. L’oggetto della richiesta era, infatti, la documentazione di un preciso e puntuale procedimento relativo al controllo di legittimità dei lavori edilizi del fondo confinante, per il quale la ricorrente vantava un interesse concreto e diretto in quanto proprietaria del fondo vicino. La stessa istanza richiamava le segnalazioni e le verifiche compiute dall’Ufficio, elementi che evidenziano la natura di accesso difensivo legato alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. La corretta qualificazione dell’istanza incide direttamente sul rimedio esperibile: la mancata risposta dell’Amministrazione a una richiesta di accesso documentale integra gli estremi del silenzio-rifiuto, che deve essere impugnato direttamente ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., mentre il ricorso per silenzio è esperibile solo nell’ipotesi di inerzia su un’istanza di accesso civico generalizzato. L’aver esperito il rito del silenzio in presenza di un’istanza qualificabile come accesso documentale costituisce pertanto possibile motivo di inammissibilità. Il Tribunale ha quindi assegnato alle parti trenta giorni per presentare memorie sulla questione, riservando la decisione all’esito del termine.
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Nota della Redazione
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