Equivalenza dei CCNL nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (TAR Sardegna n. 654 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, la dichiarazione di equivalenza delle tutele prevista dall’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 è soggetta a verifica ai sensi dell’art. 110 e dell’Allegato I.01 al medesimo decreto. Sussiste una presunzione di equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dall’operatore economico quando entrambi i contratti collettivi sono sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attengono al medesimo sottosettore CNEL e corrispondono alla natura e dimensione dell’impresa. In tale ipotesi, la stazione appaltante non è tenuta a svolgere alcuna valutazione ulteriore sulla rappresentatività comparata delle organizzazioni stipulanti né alcun esame delle buste paga dei lavoratori dell’aggiudicataria. La dichiarazione di equivalenza ha natura di impegno programmatico la cui violazione, ove si verifichi in concreto, attiene alla fase esecutiva del contratto e può indurre l’amministrazione all’esercizio dei rimedi civilistici, senza incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Una società concorrente ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico di edifici scolastici nel territorio di Cagliari. Con i motivi aggiunti depositati il 29 marzo 2026, la ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria applicherebbe ai propri dipendenti un CCNL diverso da quello indicato in gara, nonché retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo dichiarato. La contestazione si fondava sull’esame delle buste paga e delle denunce Uniemens prodotte dalla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 11 e dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, unitamente all’Allegato I.01. Il Collegio ha richiamato l’art. 11, comma 4, che impone alla stazione appaltante di acquisire la dichiarazione con cui l’operatore si impegna ad applicare il CCNL indicato, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele; l’art. 3 dell’Allegato I.01 precisa che sono equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attinenti al medesimo sottosettore.
Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva indicato il CCNL dei metalmeccanici con codice CNEL C064 e C065; l’aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il CCNL C049 del medesimo settore artigianato. Il Collegio ha rilevato che entrambi i contratti risultano firmati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle stesse associazioni datoriali, con piena corrispondenza soggettiva. Ne consegue che non poteva essere richiesta alcuna valutazione ulteriore in ordine alla rappresentatività comparata dell’organizzazione sindacale, già valutata dalla stazione appaltante al momento della scelta del CCNL di riferimento. Sussiste inoltre l’identità del sottosettore contrattuale, riferibile al codice C01 relativo al metalmeccanico e all’installazione di impianti.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto applicabile la presunzione di equivalenza tra i due CCNL, con la conseguenza che la verifica non richiedeva alcun esame delle buste paga della controinteressata. La ricorrente non poteva desumere l’applicazione di un diverso contratto collettivo dalla mera coincidenza al centesimo degli importi della paga base con i minimi di un altro CCNL, poiché sarebbe stato necessario valutare il complessivo rapporto di lavoro e l’insieme degli istituti applicati. Il Collegio ha infine precisato che la dichiarazione di equivalenza costituisce un impegno programmatico: l’eventuale violazione dei minimi retributivi o l’applicazione di un CCNL diverso attengono alla fase esecutiva e possono indurre l’amministrazione all’esercizio dei rimedi civilistici.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.